Tirocinio fraudolento – Chiarimenti dell’INL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 453/2023 fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di promuovere ricorso avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento.

Il datore di lavoro, nel caso di contestazione da parte degli ispettori di utilizzo fraudolento del tirocinio, non può proporre ricorso amministrativo al Comitato per i rapporti di lavoro. E’ quanto chiarito dall’INL con la nota n. 453 del 2023 (allegata).

Premessa

Si rammenta che la legge n. 234/2021 ha introdotto una serie di misure volte ad arginare l’uso irregolare dei tirocini. In particolare, dopo aver ribadito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, si prevede la sanzione dell’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.

Con la nota n. 530/2022 l’INL ha già chiarito che, trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione di tale violazione prevede da parte del personale ispettivo l’adozione della prescrizione obbligatoria finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento.

Diversamente, il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato rappresenta una possibilità riservata esclusivamente e giudizialmente al solo tirocinante.

Successivamente, è stato ulteriormente precisato, con nota n. 1451/2022 in ordine ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che di fatto ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, che gli stessi non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

Nota n. 453 dell’8 marzo 2023

Ciò premesso, se è pur vero che per la sussistenza della fraudolenza del tirocinio è necessaria e sufficiente la prova che lo stesso si è svolto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che tale fattispecie sia comunque sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro. Tale strumento rappresenta un mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Secondo l’Ispettorato, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta, in tale caso, direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo non procede con la redazione di un verbale unico di accertamento e notificazione ma con il diverso provvedimento della prescrizione obbligatoria.

Pertanto, al contravventore non resta che ottemperare la prescrizione oppure rivolgersi all’Autorità Giudiziaria alla quale il personale ispettivo ha l’obbligo di riferire la notizia di reato.

Nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio, quindi, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, l’INL esclude la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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