Permesso di soggiorno per studio o formazione professionale e tirocinio formativo – Chiarimenti INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in relazione alle attività lavorative rese nell’ambito di un tirocinio formativo.

Con la nota n. 320 del 14 febbraio 2023, l’INL fornisce il proprio parere sull’utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in relazione alle attività lavorative rese nell’ambito di un tirocinio formativo, chiarendo che il cittadino straniero non comunitario, presente in Italia con un regolare permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi di studio o formazione professionale, può svolgere tirocini curriculari ed extracurriculari.

Nel merito, l’INL, acquisito il parere del Ministero del lavoro, sottolinea che la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea, consentendo anche ai cittadini provenienti da Paesi extra-UE di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo.

L’Ispettorato passa poi ad esaminare la questione afferente alla possibilità per chi possiede un permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale di svolgere sia un percorso di tirocinio curriculare, sia extracurriculare. In tal senso apre a tale eventualità, ma formulando opportune osservazioni in ragione del tipo di tirocinio:

TIROCINIO CURRICULARE

Con riferimento al tirocinio curriculare potranno essere svolte tutte le attività previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno, in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.

TIROCINIO EXTRA – CURRICULARE

Nel caso di tirocinio extracurriculare sarà, invece, necessario entrare nel merito della compatibilità delle attività da svolgere nell’ambito del tirocinio con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, anche alla luce di quanto prevede la normativa regionale.

Al di là della predetta distinzione, non potendo in alcun caso il tirocinio dare luogo ad un rapporto di lavoro subordinato, l’INL chiarisce che non rilevano i limiti posti dal DPR n. 394/1999, di attuazione del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs n. 286/1998), che vincolano l’ingresso in Italia per motivi di lavoro al rispetto delle quote stabilite.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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