Legge di Bilancio 2023 – Esonero contributivo per i dipendenti: istruzioni operative INPS

L’INPS, con la circolare n. 7 del 2023, ha fornito le indicazioni operative per la gestione dell’esonero contributivo dipendenti, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023.

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, a favore dei lavoratori dipendenti, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero contributivo da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

Soggetti beneficiari e misura dello sgravio

Tutti i lavoratori, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 hanno, infatti, diritto al riconoscimento di un esonero contributivo nella seguente misura:

  • del 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  • del 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Condizioni di spettanza dell’esonero

La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile.

L’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.

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