LAVORO – Comunicazione del lavoro autonomo occasionale – Ipotesi escluse – note INL

Il Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito nella legge n. 215/2021 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Per prevenire il ricorso illecito a tale figura contrattuale, dunque, la norma introduce a partire dal 21 dicembre 2021 l’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali all’INL prima dell’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori, da effettuarsi mediante SMS o posta elettronica e secondo le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardanti le “chiamate” dei lavoratori intermittenti.

La disposizione prevede che il provvedimento di sospensione venga adottato quando il personale ispettivo rilevi “almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.

L’Ispettorato del lavoro, con due note dell’11 e del 27 gennaio 2022, ha formulato, d’intesa con il Ministero del lavoro, alcune importanti precisazioni, tutte nel senso limitativo rappresentato da Confindustria.

Per un maggiore approfondimento della questione, si rinvia alla lettura della nota di commento allegata.

Info e contatti:

D.ssa Teresa Giornale
Responsabile Area Lavoro, Welfare e Formazione
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