Contratti a termine: modifica utilizzo delle causali

Prorogata la possibilità di utilizzare le causali individuate dalle parti fino al 31 dicembre 2026, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva.

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge di conversione n. 118 dell’8 agosto 2025 del Decreto Legge n. 95 del 30 giugno 2025.

In particolare nell’iter di conversione è stato inserito all’art. 14 il comma 6-bis che prevede una modifica dell’art. 19, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2015, e, nello specifico, con riferimento ai contratti di lavoro a termine è stato prorogato al 31 dicembre 2026 l’utilizzo della causale basata sulle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 81/2015 all’art. 19 prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle predette condizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

Per un maggiore approfondimento è possibile consultare il Decreto Legge n. 95 del 30 giugno 2025 coordinato con la Legge n. 118 dell’8 agosto 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 al seguente link.

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