Prorogata la possibilità di utilizzare le causali individuate dalle parti fino al 31 dicembre 2026, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva.
Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge di conversione n. 118 dell’8 agosto 2025 del Decreto Legge n. 95 del 30 giugno 2025.
In particolare nell’iter di conversione è stato inserito all’art. 14 il comma 6-bis che prevede una modifica dell’art. 19, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2015, e, nello specifico, con riferimento ai contratti di lavoro a termine è stato prorogato al 31 dicembre 2026 l’utilizzo della causale basata sulle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva.
Si ricorda che il D.Lgs. n. 81/2015 all’art. 19 prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle predette condizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.
Per un maggiore approfondimento è possibile consultare il Decreto Legge n. 95 del 30 giugno 2025 coordinato con la Legge n. 118 dell’8 agosto 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 al seguente link.