Congedo parentale – Elevazione dell’indennità: istruzioni INPS

L’Inps, con la circolare n. 45/2023, ha fornito le indicazioni in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023.

In particolare la legge di Bilancio 2023, la modifica della norma del D.lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità), ha disposto l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Si evidenzia che nella circolare in esame sono contenute le istruzioni di carattere amministrativo e operativo esclusivamente in relazione al settore privato.

Destinatari

L’Inps ha innanzitutto chiarito che l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori. Pertanto, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

Elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per un mese di congedo parentale

L’Inps ha sottolineato che la suddetta modifica normativa non ha aggiunto un ulteriore mese di congedo parentale. Il Legislatore ha infatti previsto l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

L’Inps ha sottolineato che l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale.

Decorrenza della nuova disposizione

La nuova previsione in esame interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.

L’Istituto ha evidenziato che il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del citato Testo unico oppure di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo Testo unico.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

  • tramite il portale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale;
  • tramite il Contact center integrato;
  • tramite gli Istituti di patronato.

Per tutto quanto non contenuto nel presente articolo si rinvia alla lettura della circolare INPS.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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