Auto concesse in uso promiscuo: optional aggiuntivi – Risposta Agenzia delle Entrate

Pubblicata la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 233 del 9 settembre 2025, con la quale ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale degli optional aggiuntivi installati su auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

In particolare è stato chiesto se le somme trattenute in busta paga ai dipendenti per optional richiesti su veicoli aziendali possano ridurre il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione. L’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, prevede infatti che il valore del benefit sia calcolato al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

L’Agenzia, a tal proposito, ha precisato che le somme versate dal dipendente per avere a disposizione alcuni optional sulla propria autovettura aziendale non riducono il valore del fringe benefit.

La disposizione contenuta nell’art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, deve intendersi riferita non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.

Ne consegue che eventuali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

Per un maggiore approfondimento si rinvia all’interpello di cui in oggetto.

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