Prevista anche per il 2023 la possibilità per i datori di lavoro privati di riconoscere buoni benzina o titoli equivalenti che beneficiano del regime di esenzione fiscale e contributiva fino a 200 euro per ciascun lavoratore.
Il D.L. n. 5/2023, entrato in vigore il 15 gennaio 2023, ha stabilito anche per il 2023, in continuità con la misura dello scorso anno, la non concorrenza alla formazione del reddito, dell’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, ceduti a titolo gratuito dalle aziende ai propri dipendenti nel limite di 200,00 euro per lavoratore.
Di seguito un riepilogo sintetico della misura.
Bonus carburante | Sì | No |
Lavoratori beneficiari | Lavoratori dipendenti senza alcun limite di reddito Indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro | Collaboratori coordinati e continuativi Tirocinanti Amministratori |
Datori di lavoro | Datori di lavoro privati Soggetti che non svolgono attività commerciale e lavoratori autonomi che abbiano alle loro dipendente lavoratori dipendenti Enti pubblici economici | Amministrazioni pubbliche |
Cumulabilità del bonus
Anche per il 2023 i buoni benzina o titolo equivalenti possono essere cumulati con l’eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui con la conseguenza che il “plafond” massimo per l’anno 2023 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 totali.
Deducibilità in capo all’azienda
Per quanto riguarda la deducibilità in capo al datore di lavoro, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 TUIR a condizione che l’erogazione del buono sia riconducibile al rapporto di lavoro e pertanto il costo possa qualificarsi come inerente.