CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI  4.0

IN COSA CONSISTE

Il credito d’imposta per l’acquisto in beni strumentali materiali ed immateriali, che rientra nelle agevolazioni introdotte dal piano Transizione 4.0, rappresenta l’opportunità ideale per rinnovare i processi produttivi. Questa misura ha l’obiettivo di “supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.

CHI PUÒ BENEFICIARNE 

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime.

COSA FINANZIA

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa o dell’arte e professione, ad eccezione:

– dei mezzi di trasporto a motore indicati nell’art. 164, comma 1, TUIR (autovetture e autocaravan, aeromobili da turismo, navi, imbarcazioni da diporto).

– dei beni per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (D.M. 31 dicembre 1988).

– dei fabbricati e delle costruzioni.

– dei particolari beni indicati nell’allegato 3 annesso alla legge di Stabilità per il 2016 – legge n. 208/2015 (condutture, condotti, materiale rotabile).

– dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

COME SI ACCEDE

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Incentivi

Per i  Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
(allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento)

2021

  • 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
  • 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2022

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Dal 2023 al 2025

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.


Per i Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

  • Dal 2021 al 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
  • 2024: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
  • 2025: 5% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A

  • 2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
  • 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per Altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B:

  • 2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
  • 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.