AGEVOLAZIONI ZES

IN COSA CONSISTE

Le ZES sono aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situate entro i confini dello Stato, che  presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un’area portuale.

Con Delibera Giunta Regionale n.175 del 28 marzo 2018 è approvata la mappatura della ZES della Campania e il relativo Piano di Sviluppo Strategico. Il  DPCM 11 maggio 2018 istituisce la ZES Campania.

CHI PUÒ BENEFICIARNE 

Le imprese il cui investimento ricada nelle aree ZES. Per Benevento è stata inserita l’AREA ASI di Ponte Valentino (113 ha) + Area Logistica di Contrada Olivola (41 ha circa) I singoli lotti sono consultabili al link 

https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/

COSA FINANZIA

Nuovi investimenti o ampliamenti produttivi.

COME SI ACCEDE

Attraverso la compilazione di un modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-per-gli-investimenti-nel-mezzogiorno/modello-inv-mezzogiorno-2016 

Quadro Normativo: 

art. 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno” (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) che, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, ha previsto la possibilità di istituire le cd. ZES, all’interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall’articolo 5 del medesimo D.l. n. 91 del 2017.

l’articolo 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) che ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per le aziende che investono nell’ambito delle richiamate ZES.

il comma 173 dell’articolo 1 citato, dispone che “per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (…) l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi”.

il successivo comma 174, stabilisce poi che ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono: a) mantenere la loro attività nelle ZES per almeno dieci anni; b) conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. 

Agevolazioni ZES

Legge di Bilancio 2021 riduzione 50% imposta sui redditiÈ stata introdotta un’agevolazione fiscale ad hoc per le imprese che avviano una nuova attività nelle Zone Economiche Speciali (ZES), concedendo la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito. L’incentivo spetta anche alle aziende già operative all’interno del territorio delle ZES, purché sia avviata una nuova attività non esercitata fino a quel momento e, soprattutto, che possa genera un’imposta sul reddito che deriva dallo svolgimento dell’attività è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa una nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi. Per le imprese beneficiarie dell’agevolazione, inoltre, è obbligatorio mantenere la loro attività nelle ZES per almeno dieci anni e conservare i posti di lavoro creati per un periodo di tempo altrettanto lungo.
Credito d’imposta ZES l’art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017È  stato istituito un credito d’imposta  in relazione agli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali (ZES), il Credito è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Tale limite è stato, da ultimo, elevato a 100 milioni di euro dall’articolo 57, comma 1, lett. b), n. 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ed è stato esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.
Per beneficiare dei crediti d’imposta è necessario presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione, utilizzando il modello CIM17 approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 ottobre 2021.
Procedure semplificate Il D.L. n. 77/2021, entrato in vigore il 1° giugnoSono introdotte procedure semplificate, autorizzazione unica, tempi dimezzati, silenzio assenso, conferenza di servizi e, soprattutto, si propone di garantire maggiore autonomia di manovra e più rapidità di azione ai commissari straordinari.
Autorizzazione Unica Il commissario ha dei veri poteri autorizzatori, che esercita sostituendo tutte le autorizzazioni con una autorizzazione unica. Il PNRR stabilisce dei “meccanismi in grado di garantire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi” e di modifiche delle norme per fare in modo che i commissari abbiano in mano “la titolarità del procedimento di autorizzazione unica” e che siano “l’interlocutore principale per gli attori economici interessati a investire sul territorio di riferimento”.Il decreto legge approvato prevede all’art. 5 bis comma 2 che “i progetti inerenti alle attività economiche ovvero l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale”.L’autorizzazione unica “costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale”.