Regolamento UE Imballaggi: accordo provvisorio

Aggiornamento in merito al secondo e ultimo trilogo che si è tenuto il 4 marzo 2024, con l'accordo sul Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

In particolare, il secondo trilogo ha visto i co-legislatori dell’Unione Europea raggiungere un accordo su molti punti politici cruciali, tanto che l’accordo provvisorio tra Consiglio UE e Parlamento europeo è stato immediatamente annunciato.

I temi aperti

La Commissione, tuttavia, deve ancora approvare l’accordo e, in particolare, un nuovo paragrafo all’Articolo 7, riguardante il raggiungimento degli obiettivi di contenuto minimo riciclato per gli imballaggi in plastica.

La soluzione proposta, dapprima dai Francesi e successivamente dalla Presidenza Belga del Consiglio, è una cosiddetta clausola specchio, in base alla quale le aziende con sede in Paesi terzi dovrebbero attenersi ai criteri di sostenibilità dell’UE per far sì che il loro contenuto riciclato venga conteggiato. Tuttavia, tale soluzione potrebbe non essere conforme alle norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Per tale motivo, la Commissione ha deciso di porre una riserva sull’approvazione del compromesso. Tale riserva sarà oggetto di discussione in sede di Collegio dei Commissari, previsto per il prossimo 12 marzo. A seguito della decisione dei Commissari, la riserva potrebbe essere confermata ponendo il testo al voto di unanimità in Consiglio, dove, qualora anche solo uno Stato membro dovesse concordare con le perplessità espresse della Commissione, le modifiche apportate dal Parlamento alla proposta verrebbero rigettate.

Gli accordi raggiunti

Sono stati raggiunti accordi su importanti punti in sospeso. Tra questi: 

  • Restrizioni sui PFAS nei materiali a contatto con gli alimenti – sostanze che destano preoccupazione (Articolo 5). Il testo approvato rafforza i requisiti relativi alle sostanze presenti negli imballaggi, introducendo una restrizione all’immissione sul mercato di imballaggi destinati al contatto con gli alimenti contenenti sostanze alchiliche per- e polifluorurate (PFAS) oltre determinate soglie.
  • Sistemi di restituzione in deposito (DRS) – Articolo 44. Secondo le nuove norme, entro il 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% all’anno delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande. Per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri dovranno istituire sistemi di deposito cauzionale (Deposit Return Systems, DRS) per questi formati di imballaggio.
  •  Riutilizzo, ricarica e limitazione dei formati (Articolo 26). Il testo stabilisce nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori. L’accordo introduce una deroga generale di cinque anni, in casistiche specifiche.
  • Restrizioni degli imballaggi monouso (Articolo 22 e Allegato V). Il compromesso ha mantenuto il principio dei divieti di cui all’Allegato V anche per gli imballaggi utilizzati nella ristorazione, per gli imballaggi in miniatura negli alberghi, per i prodotti ortofrutticoli e per gli imballaggi monouso utilizzati nei settori Horeca, limitandoli agli imballaggi in plastica e aggiungendo alcune modifiche tecniche per tenere conto delle realtà settoriali.
  • Altri accordi riguardanti la gestione dei rifiuti e la sostenibilità. Le nuove norme ridurranno gli imballaggi inutili fissando una percentuale massima di spazio vuoto del 50% negli imballaggi raggruppati, per il trasporto e per il commercio elettronico, e richiedendo ai produttori e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, ad eccezione dei modelli di imballaggio protetti (a condizione che tale protezione fosse già in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento). 

I prossimi passi

L’accordo provvisorio sarà sottoposto, nell’ordine:

  1. ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper), previsto il prossimo15 marzo;
  2. alla Commissione ambiente del Parlamento per l’approvazione prevista 19 marzo;
  3. in sede Plenaria (probabilmente l’ultima sessione di aprile 22-25 ).

Se approvato, il testo sarà essere adottato formalmente da Commissione e Consiglio, prima di poter essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore.

Il regolamento sarà applicato a partire da 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.

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Zampelli

Nicoletta ZampelliResponsabile Area Innovazione, Digitalizzazione, Credito, Energia ed Ambiente

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