È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2021, il decreto legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. DL Frodi) che contiene, con riferimento alle agevolazioni edilizie ed altre misure emergenziali, diverse disposizioni volte a contrastare eventuali comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che consentono di fruire di tali misure.
Il primo articolo estende l’obbligo di visto di conformità, già previsto per il c.d. superbonus 110% in caso di opzione per lo sconto o per la cessione del corrispondente credito, anche alle ipotesi in cui il beneficiario utilizzi la detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Il nuovo obbligo, tuttavia, viene meno qualora la dichiarazione sia presentata dal contribuente, tramite precompilata ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, dal momento che, per tali dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate ha già la possibilità di effettuare controlli preventivi.
Viene, inoltre, stabilito che, ai fini dell’asseverazione della congruità dei prezzi, si fa riferimento, oltre al DM già emanato il 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in commento.
Lo stesso articolo 1 estende, poi, l’obbligo di visto di conformità e l’obbligo di asseverazione di congruità dei prezzi anche ai casi in cui vi sia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta corrispondente, relativa alle rimanenti detrazioni edilizie (ecobonus, sismabonus, ristrutturazioni, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine elettriche).
L’articolo 2, introducendo un nuovo articolo – 122-bis – al DL Rilancio, prevede un rafforzamento dei controlli preventivi in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione dei crediti d’imposta. In particolare, con riferimento all’opzione esercitabile per le detrazioni edilizie e superbonus (di cui all’articolo 121 del DL Rilancio) e per i crediti di cui all’articolo 122 (credito locazione, credito sanificazione e credito adeguamento ambienti di lavoro), l’Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione, può sospendere, per un massimo di 30 giorni, l’efficacia di tali comunicazioni di cessione e delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 citati, che presentano profili di rischio. Contestualmente vengono dettati i criteri per individuare tali profili.
Se i rischi risultino confermati, la comunicazione non si considera effettuata e tale esito viene notificato al soggetto che l’ha trasmessa. In caso contrario, laddove i rischi non risultino confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce i suoi effetti.
La definizione dei criteri e delle modalità di controllo è demandata ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, l’articolo 3 disciplina l’attività di accertamento e recupero delle agevolazioni di cui al DL Frodi in commento, nonché dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 25 del citato DL Rilancio.
Viene stabilito che, ai fini del recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, l’Agenzia procede con atto di recupero, di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della L. n. 311/2004, che, fatti salvi termini diversi previsti dalla normativa vigente, è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Viene, quindi, specificato che l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi viene effettuata contestualmente al recupero degli importi.