Linee guida Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA): chiarimenti dal MiTE

In risposta alle osservazioni sulle Linee Guida SNPA presentate da Confindustria del novembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha redatto un documento di chiarimenti applicativi.

Di seguito la sintesi dei principali contenuti del documento, disponibile in allegato:

RELAZIONE TECNICA E GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE

Come richiesto da Confindustria, con riferimento ai contenuti specifici che devono avere la relazione tecnica e il giudizio di classificazione (documentazione citata dalle LG come necessaria per garantire la tracciabilità dell’iter decisionale seguito dal produttore per la classificazione del rifiuto) sono stati forniti dei chiarimenti:

  • per quanto riguarda la relazione tecnica, è sufficiente che in queste siano riportate tutte le informazioni e le procedure seguite per l’individuazione del codice EER, non è necessario ripetere una relazione analoga a quella riportata – a titolo esemplificativo- nelle LG;
  • il giudizio di classificazione, invece, non è sempre necessario. Infatti, non lo è per la classificazione dei rifiuti non pericolosi “assoluti” o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test.

PROFESSIONISTA ABILITATO ALLA REDAZIONE DEL GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE

Anche per quanto riguarda la figura del “Professionista abilitato” Confindustria ha evidenziato la necessità di ricevere dei chiarimenti e formulato delle proposte, accolte dal MiTE e riportate nella circolare.

Per quanto riguarda la figura del professionista e quindi al tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta classificazione del rifiuto, il MiTE ha chiarito che quanto riportato al paragrafo 2.1 delle LG deve essere letto come “il giudizio di classificazione è un documento a sé stante, redatto e firmato da professionista abilitato, in funzione delle specifiche competenze previste per legge, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati.”

RIFIUTI DA ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Con la Circolare viene chiarito che il primo aspetto su cui deve basarsi la procedura di classificazione, è quello che porta ad individuare il codice EER in base all’origine del rifiuto.

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMBALLAGGI

Nel Position Paper di Confindustria è stato evidenziato il problema dell’attribuzione del corretto codice EER ai sacchi contenenti materiali in forma di polveri, tema trasversale che riguarda diversi prodotti e quindi diversi settori.

Per quanto riguarda la classificazione di un imballaggio nominalmente vuoto in presenza di polveri, il MiTE ha chiarito che la presenza di un residuo minimo di prodotti non pericolosi, non ha effetti sulla classificazione del rifiuto. In generale, quindi, la presenza di un residuo minimo di una sostanza o di una miscela di sostanze non pericolose, non preclude l’utilizzo del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell’imballaggio. 

In merito alla differente classificazione degli imballaggi in base agli Orientamenti della Commissione e alle guida SNPA (voci a specchio nel primo caso, codici pericolosi o non pericolosi “assoluti” nel secondo), viene chiarito che nelle LG SNPA si è optato per l’applicazione di un processo che, nel caso della presenza di alcuni contenitori etichettati nella massa costituita da imballaggi non pericolosi, preveda l’attuazione di una separazione in impianto di tali contenitori, al fine di evitare la necessità di dover classificare l’intera massa come rifiuto pericoloso. Tale scelta è stata giustificata con il fatto che, un approccio diverso, avrebbe richiesto un campionamento, la preparazione del campione, con tutte le problematiche associate, e la successiva analisi del rifiuto.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contatta

Zampelli

Nicoletta ZampelliResponsabile Area Innovazione, Digitalizzazione, Credito, Energia ed Ambiente

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