Con il messaggio n. 1530 dello scorso 6 aprile, l’INPS interviene a chiarire alcuni aspetti pratici riguardanti il differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 con riguardo alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2021.
Per i datori di lavoro che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria, e per le quali la relativa nota di rettifica è stata definita e inviata al Recupero Crediti, rimane valido quanto già previsto dal messaggio n. 4624/2021, in merito alla possibilità di procedere all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza.
Pertanto i datori di lavoro che hanno ricevuto nota di rettifica possono procedere all’invio, entro il 30 aprile 2022, di flussi regolarizzativi rispetto al conguaglio delle prestazioni effettuato.
Info e contatti:
D.ssa Teresa Giornale
Responsabile Area Lavoro, Welfare e Formazione
Tel. 0824/50120_ int. 1
Email: t.giornale@confindustria.benevento.it