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Incentivi per la produzione di energia

Il Titolo II del Decreto-legge 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” disciplina i regimi di sostegno e sugli strumenti di incentivazione.  Il decreto vuole predisporre criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la semplificazione, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
L’incentivo è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti; è assegnato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) sull’energia elettrica prodotta dall’impianto, immessa in rete o autoconsumata per un periodo pari alla vita utile dell’impianto.
Per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza. Per impianti di piccola taglia (<1 MW), è previsto l’accesso diretto alle tariffe.
È promosso l’abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo; viene stabilito un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee, viene agevolata la partecipazione agli incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell’amianto, con agevolazioni premiali e sono introdotte misure per l’utilizzo energetico di biomasse legnose.
La regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso e quella delle tariffe per piccoli impianti sono definite mediante decreti attuativi da pubblicarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto RED II.

Incentivi per le configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche rinnovabili
Il decreto introduce la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia in configurazioni di autoconsumo collettivo o comunità energetiche rinnovabili.
Sono definite alcune novità rispetto al passato (c.d. fase sperimentale), al fine di ampliare il perimetro delle configurazioni; possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW la cui entrata in esercizio è in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto RED II. Il perimetro di aggregazione è riferito alle utenze di consumo che condividono energia, connesse sotto la stessa cabina primaria.
L’incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante per la sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione; si prevede l’accesso in maniera diretta agli incentivi.

Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Il decreto prevede un regime transitorio per il graduale passaggio dai vecchi ai nuovi incentivi e in particolare prevede l’abolizione del meccanismo dello Scambio Sul Posto (SSP). La remunerazione dell’energia non autoconsumata avviene mediante il meccanismo di Ritiro Dedicato (RD).

Regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale
Il decreto interviene estendendo il meccanismo del Conto Termico anche agli impianti di grandi dimensioni e alle comunità di energia rinnovabili (fatto salvo il divieto del cumulo di più incentivi per lo stesso intervento).
Il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale è incentivato mediante l’erogazione di una specifica tariffa (la durata ed il valore di tale incentivo sono definiti mediante decreto attuativo del MITE); sono incentivati anche gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione oggetto di riconversione parziale per la produzione di biometano, che rispettino determinati requisiti di sostenibilità e riduzione delle emissioni.
È stato prorogato il regime incentivante previsto dal decreto del 2 marzo 2018.

Il decreto prevede inoltre di utilizzare una quota dei proventi annuali derivanti delle aste delle quote di emissione di CO2 per una parziale copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell‘efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell’energia.