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COVID 19 – Trasporto: proroga certificati, licenze, ecc.-regolamento (UE) 2021/267

E’ stato pubblicato sulla GUCE del 22.02.2021, serie L 60, il Regolamento (UE)2021/267 del 16 febbraio 2021 recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698.
Il provvedimento (art. 1) stabilisce misure specifiche e temporanee di proroga riguardanti non soltanto il trasporto stradale, ma anche quello ferroviario, per vie navigabili interne e della sicurezza marittima.
Il Regolamento si applica a decorrere dal 6 marzo 2021, tranne che per casi specifici elencati nel Regolamento medesimo che si intendono applicate dal 23 febbraio.

Direttiva 2003/59/CE (art. 2)

  •  i termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un CAP scaduto o che sarebbe scaduto tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso;
  • i termini relativi al completamento di attività formative periodiche, da parte del titolare di un CAP, che  sarebbero scaduti o scadrebbero nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 si considerano prorogati per sei mesi o fino al 1° luglio 2021, se tale data è successiva;
  • la validità della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione apposta sulla patente di guida oppure sulla CQC, è prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente;
  • la validità della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione che sarebbe scaduta o scadrebbe, secondo il precedente Regolamento (UE) 2020/698, nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 si intende prorogata per sei mesi o fino al 1° luglio 2021, se tale data è successiva.;
  • la validità delle CQC scaduta o che scadrebbe, secondo il precedente Regolamento (UE) 2020/698, nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 è prorogata di 10 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta;
  • la validità delle CQC che sarebbe scaduta o scadrebbe,  secondo il precedente Regolamento (UE) 2020/698, nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 si considera prorogata per sei mesi o fino al 1° luglio 2021, se tale data è successiva.

Si prevede che un’ulteriore proroga che deve essere richiesta dallo SM, qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile la partecipazione alle attività formative periodiche o la relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.  Tale richiesta deve essere trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

Direttiva 2006/126/CE (art. 3)

  • la validità delle patenti di guida che sarebbero scadute o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata.
  • la validità delle patenti di guida che, in applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 è prorogata per sei mesi o fino al 1° luglio 2021, se tale data è successiva.

Anche in questo caso, ogni SM che ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

Regolamento (UE) n. 165/2014 (art. 4)

  • le ispezioni periodiche che avrebbero dovuto o dovrebbero essere eseguite tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono da effettuarsi non oltre 10 mesi dalla data in cui dovrebbero essere eseguite;
  • per il rinnovo della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021, le autorità competenti degli SM rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Fino a quando il conducente non riceve una nuova carta dalle autorità emittenti, sono ammesse registrazioni manuali come previsto dall’art. 35;
  • allo stesso modo, per la sostituzione di una carta del conducente. Il conducente può continuare a guidare fino a quando non viene rilasciata una nuova carta dalle autorità emittenti, a condizione che egli possa provare che la carta è stata restituita all’autorità competente quando la scheda era danneggiata o non funzionante e che è stata richiesta la sua sostituzione.

Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità che le ispezioni periodiche o il rinnovo o la sostituzione delle carte del conducente come richiesto dal regolamento (UE) n. 165/2014 rimangano impraticabili anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga entro il 31 maggio 2021.

Direttiva 2014/45/UE (Art. 5)

  • i termini relativi ai controlli tecnici che avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi.
  • la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi.

Se uno SM ritenga con ogni probabilità impraticabile l’esecuzione di controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi suddetti, entro il 31 maggio 2021.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 (art. 6)L

  • l’idoneità finanziaria e il requisito dello stabilimento da dimostrare tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021, possono essere dimostrati entro il termine fissato dall’Autorità competente, che non può superare i 12 mesi.

Se l’autorità competente constati tra il 28 maggio 2020 e il 23 febbraio 2021 che un’impresa di trasporti non soddisfa i requisiti relativi al veicolo o ai veicoli che devono essere tenuti a disposizione dell’impresa di trasporto su strada e essere utilizzati da quest’ultima conformemente all’articolo 5, lettere b) e c), di tale regolamento oppure non soddisfa il requisito dell’idoneità finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento e abbia assegnato all’impresa di trasporto un termine per regolarizzare la situazione, l’autorità competente può prorogare tale termine, purché non sia scaduto al 23 febbraio 2021. Il termine così prorogato non può superare i 12 mesi.

Regolamento (CE) n. 1072/2009 (art. 7)

  • licenze comunitarie, copie conformi ed attestati del conducente: con scadenza tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 si intendono validi per un periodo di 10 mesi.

Se uno SM ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze o degli attestati entro il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi suddetti, entro il 31 maggio 2021.
Il Regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2021 e si applica il 6 marzo 2021. Tuttavia, se uno SM membro decida di non avvalersi delle proroghe contenute nel Regolamento, le disposizioni si applicano dal 23 febbraio, per i seguenti temi: patenti di guida, revisione tachigrafi, carta conducente, revisione veicoli, licenza comunitaria e copie conformi, attestati del conducente.

Regolamento (CE) 1073/2009 (art. 8)

  • la validità delle licenze comunitarie che sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 è prorogata per un periodo di 10 mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo;
  • le decisioni relative alle domande di autorizzazione per i servizi regolari presentate dai vettori tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono adottate dall’autorità competente per l’autorizzazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Qualora uno SM ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi entro il 31 maggio 2021.

Regolamento (UE) 2016/798 (art. 9)

  • i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono  prorogati per un periodo di 10 mesi. I certificati di sicurezza unici in questione restano validi per il medesimo periodo;
  • la validità delle autorizzazioni di sicurezza che sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 è prorogata per un periodo di 10 mesi.

Se uno SM ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati di sicurezza unici o la proroga del periodo di validità delle autorizzazioni di sicurezza anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

Regolamento (UE) 2004/49 (art. 10)

  • i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono considerano prorogati per un periodo di 10 mesi. I certificati di sicurezza in questione restano validi per il medesimo periodo;
  • i termini per il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi. Le autorizzazioni di sicurezza in questione restano valide per il medesimo periodo.

Anche in questo caso si prevede una richiesta di proroga dello SM alla Commissione entro il 31.05.2021

Regolamento 2007/59/CE (art. 11)

  • la validità delle licenze scadute o che sarebbero scadute tra il 1.09.2020 e il 30 giugno 2021 è estesa per un periodo di 10 mesi dalla data su di esse indicata;
  • i termini relativi alle verifiche periodiche che sarebbero scaduti o che scadrebbero tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso. Le licenze di cui all’articolo 14 e i certificati di cui all’articolo 15 di tale direttiva restano validi per il medesimo periodo.

Lo SM può richiedere una proroga per l’impossibilità praticabile il rinnovo delle licenze o il completamento delle verifiche periodiche anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, presentando una richiesta alla Commissione entro entro il 31 maggio 2021.

Regolamento 2012/34/CE (art. 12)

  • se la licenza è oggetto di riesame da parte dell’autorità competente, i termini relativi all’effettuazione del riesame a intervalli regolari che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi;
  • la validità delle licenze temporanee che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 è prorogata per un periodo di 10 mesi a partire dalla data di scadenza su di esse indicata.

Anche in questo caso lo SM può richiedere una proroga.

trattamento delle licenze ferroviarie a norma della direttiva 20212/34/UE in caso di non conformita’ ai requisiti di capacita’ finanziaria (art. 13)

Se sulla base di una verifica effettuata nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021,  un’impresa ferroviaria sia in grado di soddisfare i requisiti in materia di capacità finanziaria di cui all’articolo 20 di tale direttiva, l’autorità preposta al rilascio delle licenze può, prima del 30.06.2021, decidere di non sospendere o non revocare la licenza, sempreché non sussistano rischi per la sicurezza e che vi sia la prospettiva realistica di un soddisfacente risanamento finanziario dell’impresa ferroviaria nei sette mesi successivi.

Direttiva 96/50/UE (art. 14)

I termini per sottoporsi alle visite mediche che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il .09.2020 e il 30.06.2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi. I certificati di conduzione di navi di persone soggette all’obbligo di sottoporsi agli esami medici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva restano validi per il medesimo periodo.
Possibilità per lo SM di prorogare i termini, previa comunicazione alla Commissione.

Direttiva (UE)2016/1629 (art. 15)

  • la validità dei certificati dell’Unione per la navigazione interna che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 è prorogata per un periodo di 10 mesi;
  • la validità dei documenti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2006/87/CE prima del 6 ottobre 2018, che in base alle disposizioni del suddetto articolo sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 è prorogata per un periodo di 10 mesi.

Previsione di proroga per lo SM, previa comunicazione alla Commissione.

Regolamento (CE)2004/725 (art. 16)

  • i termini per la revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2021;
  • gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di varie attività di addestramento che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 settembre 2021.

Se uno SM ritenga che con ogni probabilità le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali o le attività di addestramento continueranno a essere impraticabili anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga.

Direttiva 2005/65/CE (art. 17)

  • i termini per il riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1.09.2021 e il 30.06.2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 settembre 2021;
  • gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento delle attività di addestramento che altrimenti, in base a tale allegato, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 settembre 2021.

Sussiste per lo SM la possibilità di proroga dei termini suddetti, previa comunicazione alla Commissione.

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