È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 la Legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione del Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante: “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″.
In sede di conversione, oltre la conferma dello stato di emergenza, è stata prorogata al 31 marzo 2022 l’equiparazione a ricovero ospedaliero dell’assenza dal lavoro in caso di impossibilità a svolgere l’attività in smart working. Il termine viene, quindi, allineato a quello dello stato di emergenza.
Tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Si evidenzia, infine, che l’individuazione delle patologie che consentono il riconoscimento della condizione di lavoratore fragile – ai fini del diritto di prestare l’attività lavorativa con modalità di lavoro agile – dovranno essere certificate dal medico di famiglia.
E’ quanto previsto dal decreto interministeriale dello scorso 4 febbraio – a firma congiunta dei Ministri di lavoro, salute e pubblica amministrazione – che individua le patologie e le condizioni che danno accesso allo status di lavoratori fragili, con diritto a prestare l’attività con modalità di lavoro agile.
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D.ssa Teresa Giornale
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