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COVID 19 – Decontribuzione sud: chiarimento INPS per le agenzie di somministrazione

Come noto la Legge di Bilancio 2021 (Art.1, comma 161) ha prorogato l’esonero “Decontribuzione Sud”, introdotto dal Decreto Agosto, fino al 31 dicembre 2029 e ha previsto una diversa modulazione della misura dell’agevolazione contributiva, differenziata in base all’anno di applicazione, pari al:

  • 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
  • 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  • 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

In particolare con il messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021, l’INPS torna ad occuparsi della c.d. Decontribuzione Sud in materia di somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. In particolare, l’Istituto aveva in precedenza affermato che il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse a usufruire dello sgravio.

A parziale modifica della posizione precedentemente espressa in merito all’utilizzo della misura da parte delle Agenzie di somministrazione, anche a seguito di ulteriori indicazioni ricevute dal Ministero del Lavoro, l’Istituto fa presente che la spettanza è garantita se il lavoratore viene chiamato a svolgere la propria attività in una delle Regioni incentivate.

Viene precisato che la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Quindi, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo integrale del messaggio INPS allegato.
Info e contatti: D.ssa Teresa Giornale Responsabile Area Relazioni Industriali, Lavoro e Welfare
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