Alcuni chiarimenti sulle cause di esclusione dal concordato
Con tre Faq pubblicate sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli associati dello studio professionale con partita Iva individuale che non hanno aderito al Cpb nel biennio 2024-2025 possono farlo nel biennio successivo, a condizione che lo studio rinnovi la propria adesione al Cpb per il periodo d’imposta 2026, e viceversa.
Con l’introduzione delle lettere b-quinquies) e b-sexies) all’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 13/2024, il quadro normativo del concordato preventivo biennale (Cpb) si è arricchito di nuove cause di esclusione che riguardano in particolare i professionisti associati e le società tra professionisti.
Le nuove cause di esclusione
Le lettere b-quinquies) e b-sexies) introducono due ipotesi di esclusione dal Cpb:
- b-quinquies) – riguarda i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, Tuir) e contemporaneamente partecipato a un’associazione professionale o società tra professionisti. L’esclusione non opera se sia il contribuente che l’associazione/società aderiscono al Cpb per gli stessi periodi d’imposta.
- b-sexies) – si applica alle associazioni o società tra professionisti che non vedano l’adesione al Cpb, per gli stessi periodi d’imposta, da parte di tutti i soci o associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo.
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