Notizie Associative
Autotrasporto: CQC- aggiornamento- circolare MIMS 14.09.2921 e DM 30.07.2021

Il MIMS, con circolare del 14 settembre scorso, ha fornito alcune delucidazioni sulla nuova normativa della CQC. La circolare fa seguito alle modifiche introdotte dal DL 10 settembre 2021, n. 121 che ha reso necessario l’emanazione del DM 30.07.2021, n. 311 (GU n.221 del 15.09.2021).

Circolare MIMS 14 settembre 2021

La circolare illustra la normativa che è alla base della Carta di qualificazione del Conducente (CQC), soffermandosi, in particolare, sugli artt. 14 e 22 del d.lgs. 286/2005 che sono stati modificati dal DL 121/2021 e per quali il MIMS ha dovuto emanare il DM 30 luglio 2021 che sostituirà gradualmente il DM 20.09.2013.
Le modifiche riguardano:

  • l’attività di guida su strada aperta all’uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale e di formazione periodica; si precisa, pertanto che soltanto in presenza di un’attività di guida di veicoli per cui è richiesta una patente “superiore” è necessario che il conducente sia in possesso della  CQC, sempreché tale attività rientri nell’esercizio di un’attività di trasporto di cose e passeggeri;
  • la disciplina della CQC viene estesa anche al trasporto di cose in conto proprio  in quanto l’attività non riguarda più soltanto il trasporto professionale. Per le deroghe previste dal campo di applicazione fare riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno del 4 settembre 2020.

Inoltre, si forniscono le modalità per comprovare la qualificazione CQC merci qualora il conducente sia titolare di una patente rilasciata:

  • da uno Stato extra-UE o extra-SEE, dipendente da impresa stabilita in Italia o in un uno Stato UE o impiegato presso di essa. L’assolvimento degli obblighi della qualificazione CQC per tale soggetto, è comprovata dall’attestato del conducente di cui al Regolamento UE 1071/2009, che deve riportare il codice unionale 95, qualora si effettuino trasporti internazionali. Tenuto conto che il codice unionale è stato introdotto dal 23.05.2018, gli attestati rilasciati precedentemente a tale data conservano la loro validità sino alla loro naturale scadenza;
  • dall’Italia ed in questo caso la prova di avvenuta qualificazione professionale viene fornita soltanto con la patente-CQC sulla quale è apposto il codice unionale “95”, seguito dalla data di scadenza della qualificazione stessa.

Decreto ministeriale 30 luglio 2021

Il provvedimento contiene disposizioni relative ai corsi di qualificazione iniziale e di  formazione  periodica,  rispettivamente per il conseguimento ed il rinnovo di validità della CQC, in attuazione  del d.lgs. 286/2005 s.m.i., e nello specifico in materia di:

a) requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti erogatori dei corsi;

b) accesso ai corsi, relativi programmi e modalità per il  loro svolgimento;

c) procedure di esame per il conseguimento della CQC e validità del titolo abilitativo conseguito;

d) attività di vigilanza, ispezione e controlli documentali sui soggetti erogatori dei corsi e sulla regolarità dei corsi stessi e  relative sanzioni.

Il DM in esame sostituirà gradualmente il DM 20.09.2013 e entrerà in vigore il 15 ottobre pv, fatta eccezione per alcune disposizioni la cui vigenza è subordinata all’emanazione di decreti dirigenziali.