Chiarite tutte le modalità per fruire del credito d'imposta
Con la risoluzione n. 30/E del 28 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha istituito un nuovo codice tributo da utilizzare per la fruizione del credito d’imposta, relativo all’eccedenza non detraibile, per gli investimenti effettuati in favore di start-up e piccole e medie imprese (Pmi) innovative. Come ricordato nel documento di prassi, infatti, il legislatore ha disposto che, nel caso in cui la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito di imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.
Per usufruire del credito di imposta in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Erario, i contribuenti interessati dovranno infatti far riferimento al seguente codice tributo:
• “7076” – Credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti effettuati in start-up innovative e PMI innovative – articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, come di consueto, il codice istituito trova posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. In alternativa, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice figura nella colonna “importi a debito versati”. L’anno a cui il credito fa riferimento viene indicato nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”.
