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Smartworking - Nuovi obblighi di sicurezza

08 apr 2026

LAVORO E WELFARE
SICUREZZA

Il 7 aprile 2026 sono entrate in vigore le nuove regole sulla sicurezza per lo smartworking.

#Normativa

#News tecniche

sicurezza
smartworking

Autore: Teresa Giornale

#Normativa

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Le disposizioni normative sono contenute nell’art. 11 della Legge n. 34 dell’11 marzo 2026 ,che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  

In particolare, all’art. 3, dopo il comma 7, è stato inserito il comma 7bis che prevede che per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. Nell’ambito della disciplina ordinaria del lavoro agile la consegna annuale di un’informativa scritta ai lavoratori in merito ai rischi generali e specifici connessi all’esecuzione della prestazione al di fuori dei locali aziendali era già prevista dall’art. 22 della Legge n. 81/2017. 

La novità del predetto art. 11 risiede nelle sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo da parte dei datori di lavoro. Infatti, l’art. 11 della Legge n. 34 dell’11 marzo 2026 inserisce l’inosservanza dell’obbligo informativo di cui all’art. 3, comma 7bis, nelle sanzioni previste dall’art. 55, comma 5, lettera c) del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.  

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