Si trasmette in allegato il riscontro fornito dal Ministero alla Nota elaborata da Confindustria contenente le questioni interpretative che continuano a generare criticità operative nell’ambito del Sistema RENTRI.
Nel proprio riscontro, il MASE fornisce un riscontro su alcune tematiche, rinviando, per altre, a ulteriori approfondimenti o strumenti interpretativi, quali l’istituto dell’interpello ambientale.
In particolare:
- In relazione al primo quesito, concernente le imprese in AIA che utilizzano rifiuti ai sensi dell’art. 216, comma 8-septies, - quesito n.1 - il Ministero riconosce la criticità segnalata,
senza tuttavia fornire una soluzione operativa, ritenendo necessario un approfondimento con il coinvolgimento degli enti competenti, tra cui ISPRA, al fine di individuare modalità gestionali condivise.
- Con riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti presso terzi (quesito n.2) il MASE conferma la maggiore coerenza normativa della seconda opzione proposta, vale a dire l’apertura di un’unità locale “ambientale” presso il sito terzo, evidenziando tuttavia la necessità di un chiarimento interpretativo attraverso il ricorso all’istituto dell’interpello.
- Analogamente, per quanto riguarda la classificazione della provenienza dei rifiuti come “urbani” o “speciali” (quesito n.3), viene riconosciuta l’esigenza di fornire indirizzi applicativi uniformi, ma si rinvia anche in questo caso allo strumento dell’interpello per eventuali ulteriori chiarimenti.
- In merito allo spandimento dei fanghi in agricoltura (quesito n.4), il MASE segnala che la questione è già oggetto di un interpello promosso dalla Regione Emilia-Romagna, la cui risposta è destinata a fornire indicazioni utili anche per i casi analoghi, rinviando quindi a tale esito.
- Per quanto concerne la gestione dei rifiuti “in attesa di verifica analitica” (quesito n.5), viene confermata la correttezza dell’attuale impostazione: quando il FIR viene chiuso con la voce “in attesa di verifica analitica”, non sono previste variazioni da applicare alle attività di recupero o smaltimento (R o D) indicate nel FIR, applicando le istruzioni di compilazione già in vigore.
- Con riferimento alla gestione dei fanghi e della pulizia delle reti fognarie (quesito n.6), il Ministero chiarisce – anche mediante aggiornamento della relativa FAQ – che il formulario previsto dalla disciplina speciale continua ad applicarsi per il trasporto dai vari siti di produzione al luogo di raggruppamento o direttamente all’impianto di destinazione. Per il successivo trasporto dal luogo di raggruppamento verso il luogo di destino, trova invece applicazione il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al D.M. 59/2023.
- Infine, per quanto riguarda l’indicazione del trasportatore nel FIR in presenza di motrice e rimorchio appartenenti a soggetti diversi (quesito n.7), viene confermato l’orientamento attuale secondo cui deve essere indicato il soggetto titolare del rimorchio, riportando in annotazione i dati dell’impresa titolare della motrice. Il Ministero segnala tuttavia che tale indicazione sarà a breve modificata con una delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali, che darà indicazione di inserire l’impresa titolare della motrice nel FIR e in annotazione l’impresa titolare del rimorchio.