
L’INPS con la circolare n. 10 del 3 febbraio 2026 ha illustrato l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno ed ha fornito le relative istruzioni operative.
Autore: Teresa Giornale
Ricordiamo che l'incentivo consiste nell’esonero del 100% dei contributi datoriali (premio Inail escluso) con un massimo di 650 euro al mese e spetta in favore dei datori di lavoro che hanno assunto dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori, ossia il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa dei dipendenti.
L’esonero trova applicazione solamente in favore dei datori di lavoro che nel mese di assunzione occupino fino a 10 dipendenti. Tale requisito relativo ai limiti dimensionali del personale occupato deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile. L’Istituto ha chiarito che il predetto requisito dimensionale deve essere verificato al netto del numero dei lavoratori per i quali si intende beneficiare dell’esonero contributivo in argomento.
Inoltre l’esonero contributivo spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell’assunzione, hanno compiuto 35 anni di età e siano disoccupati da almeno 24 mesi.
L’esonero può essere applicato anche nel caso in cui il lavoratore da assumere non sia nello status di disoccupato da almeno 24 mesi alla data dell’assunzione incentivata laddove ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore è stato in precedenza occupato a tempo indeterminato presso un diverso datore di lavoro;
- per il precedente rapporto di lavoro è stato richiesto e autorizzato l’esonero contributivo in argomento.
Con riferimento ai rapporti di lavoro incentivabili, l’Istituto ha chiarito che l’esonero non può essere riconosciuto nelle ipotesi in cui si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. Devono ritenersi, altresì, esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
L’esonero contributivo in oggetto è, invece, applicabile in caso di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time e nel caso di assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Infine si ricorda che l’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Per un maggiore approfondimento si rinvia alla consultazione integrale della circolare di cui in oggetto con il relativo allegato.
Teresa Giornale