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INL - Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile

20 mar 2026

LAVORO E WELFARE
SICUREZZA

Il decreto-legge n. 159/2025 (convertito in legge n. 198/2025), ha introdotto “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, che vanno a modificare o integrare il Dlgs 81/2008.

#Normativa

decreto
sicurezza

Autore: Teresa Giornale

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sicurezza

L’Ispettorato nazionale del lavoro interviene con la nota del 23 febbraio 2026, n. 1 (allegata), per sottolineare i profili d’interesse della vigilanza, ripercorrendo il provvedimento.

Confindustria ha formulato, in collaborazione con l’Ance, le proprie osservazioni in merito alla nota n. 1 del 23 febbraio 2026 (allegata), pubblicata dall’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, relativa alle principali novità introdotte dal
D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025, recante «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di protezione civile». 

In particolare, con riferimento a quanto scrive Confindustria, si evidenziano i seguenti punti: 

· Badge di cantiere: l’INL, sottolinea Confindustria, ribadisce l’orientamento già espresso dall’ANCE nelle proprie note, precisando che l’operatività della nuova disposizione è subordinata all’adozione del previsto decreto ministeriale attuativo, il cui iter di approvazione, allo stato, non risulta ancora avviato. 

· Misure di prevenzione di condotte violente o moleste: l’INL chiarisce che i cantieri temporanei o mobili sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma, in quanto non rientrano nella definizione di “luogo di lavoro” di cui al Titolo II del TUSL. 

· Dispositivi di protezione individuale (DPI): L’INL approfondisce anche le modifiche sui DPI. Confindustria sul tema raccomanda che nel documento di valutazione dei rischi siano indicati esclusivamente i DPI conformi ai requisiti di legge e alle norme tecniche applicabili, escludendo qualsiasi forma di equiparazione di un indumento ai DPI, che, oltre a risultare arbitraria, si pone in contrasto con l’obbligo penalmente sanzionato previsto dall’art. 77, comma 3, secondo cui: «il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76». Considerata la delicatezza della nuova norma, che Ance e Confindustria hanno tentato di contrastare in sede di conversione del decreto, è importante che i datori di lavoro comprendano pienamente la rilevanza di tale indicazione. 

Per quanto non espressamente riportato, si rimanda alla nota di Confindustria allegata.  

   

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