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Credito d'imposta ZES dal 15 aprile la comunicazione integrativa

10 apr 2026

FINANZA AGEVOLATA, FISCO, EXPORT, TRASPORTI, TURISMO
FISCO

Dal 15 aprile al 15 maggio 2026 è possibile inviare la comunicazione aggiuntiva per il credito d'imposta ZES Unica 2025

Autore: Francesca Zamparelli

La comunicazione per il contributo aggiuntivo ZES Unica va trasmessa esclusivamente in via telematica tra il 15 aprile e il 15 maggio 2026, con possibilità di rettifica o annullamento entro tale data. Il credito sarà utilizzabile in compensazione tramite Modello F24 dal 26 maggio 2026 e tassativamente entro il 31 dicembre 2026 (Provv. AE 16 febbraio 2026 n. 56564).

Le imprese possono procedere direttamente oppure avvalersi di un intermediario abilitato. Una volta inviata la comunicazione, il sistema rilascia una ricevuta entro cinque giorni, che può attestare la presa in carico oppure lo scarto, indicando, in quest’ultimo caso, le motivazioni. Il provvedimento disciplina anche le situazioni in cui la comunicazione può essere sostituita o annullata, sempre entro il periodo previsto per l’invio, e stabilisce che le comunicazioni trasmesse oltre il termine sono automaticamente scartate. È prevista una sola eccezione: le rettifiche del quadro C, ammesse oltre la scadenza esclusivamente nei casi legati ai controlli antimafia e solo se presentate entro sessanta giorni dal rilascio della relativa ricevuta.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e solo dopo il rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico, con la quale l’Agenzia comunica il riconoscimento del diritto all’utilizzo. L’impresa può iniziare a compensare il credito dal 26 maggio 2026 e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno. Il provvedimento introduce inoltre una disciplina specifica per i casi in cui il totale dei crediti Zes spettanti – considerando anche quelli relativi agli anni precedenti – superi i 150mila euro. In tali situazioni, l’utilizzo del credito è subordinato alle verifiche previste dalla normativa antimafia e, qualora l’impresa non abbia reso determinate dichiarazioni nel modello, è necessario compilare il quadro C. Solo dopo l’esito positivo dei controlli l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito.

Il documento precisa, infine, che il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Qualsiasi utilizzo del credito oltre i limiti temporali o per importi superiori a quelli spettanti comporta lo scarto del modello, con comunicazione delle motivazioni al soggetto che ha effettuato l’invio.

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Francesca Zamparelli