
L'Agenzia delle Entrate ha dato il via libera ai nuovi modelli di comunicazione , con le relative istruzioni, per la fruizione di benefici fiscali per gli investimenti nella Zona economica speciale e nelle Zone logistiche semplificate.
Autore: Francesca Zamparelli
Con l’ultima legge di Bilancio è stato prorogato e ampliato il credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica e nelle Zls.
La legge di bilancio 2026, ha esteso agli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica, anche per le zone assistite delle regioni Marche e Umbria.
Il limite complessivo di spesa è fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, mille milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028.
Inoltre, alle imprese che hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa richiesta per l’accesso al beneficio spetta un contributo “aggiuntivo”, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0 (articolo 38 del Dl n. 19/2024) con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa.
Anche il credito d'imposta per le imprese delle Zone logistiche semplificate (Zls) è stato esteso agli anni 2026, 2027 e 2028.
La comunicazione iniziale.
Per fruire del credito d'imposta ZES è prevista una comunicazione iniziale. Essa serve ad indicare le spese sostenute dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre. Le finestre temporali per presentare la comunicazione iniziale sono identiche per Zes unica e Zls:
• 31 marzo – 30 maggio 2026 per gli investimenti del 2026
• 31 marzo – 30 maggio 2027 per gli investimenti del 2027
• 31 marzo – 30 maggio 2028 per gli investimenti del 2028.
La trasmissione va effettuata esclusivamente in via telematica tramite il software messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, la quale entro cinque giorni dall’invio rilascia una ricevuta di presa in carico o di scarto. È possibile sostituire la comunicazione entro la stessa finestra temporale; quelle inviate oltre i termini vengono scartate.
La comunicazione è scartata anche quando l’impresa non ha una partita Iva attiva o quando i dati della struttura produttiva non coincidono con quelli registrati presso l’Agenzia.
La comunicazione integrativa.
La comunicazione integrativa è obbligatoria e deve attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per la Zls, devono essere indicati anche gli acconti versati e fatturati dall’8 maggio 2024 (o dalla data del Dpcm istitutivo o modificativo della Zls) e le spese relative a investimenti pluriennali avviati dal 2024.
Le scadenze per l’invio della comunicazione integrativa sono:
• 3 gennaio – 17 gennaio 2027 per gli investimenti del 2026
• 3 gennaio – 17 gennaio 2028 per gli investimenti del 2027
• 3 gennaio – 17 gennaio 2029 per gli investimenti del 2028.
Francesca Zamparelli