Alcune delle principali novità conseguenti l'introduzione della ZES Unica
Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono istituite al fine di favorire la nascita e l’implementazione di nuove iniziative imprenditoriali di micro, piccole, medie e grandi imprese, nazionali ed estere, nonché il reshoring delle imprese che in passato hanno delocalizzato all’estero proprie attività produttive.
Il decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le attuali 8 ZES esistenti siano sostituite da un’unica ZES che ricomprenderà i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Oltre le misure agevolative previste per sostenere le attività produttive nell’area del Mezzogiorno ricomprese nella ZES unica, il decreto-legge contiene anche misure di semplificazione di carattere amministrativo.
SPORTELLO UNICO DIGITALE ZES – S.U.D. ZES (art. 13 DL n. 124/2019)
Si prevede l’istituzione dal 1° gennaio 2024 dello Sportello Unico Digitale ZES che prenderà il posto degli sportelli unici digitali già attivati.
Lo Sportello unico S.U.D. ZES sarà pertanto compente sui procedimenti amministrativi riguardanti:
- le attività economiche e produttive di beni e servizi e la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- l’intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
- la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.
PROCEDIMENTO UNICO (art. 14 DL n. 124/2019)
Il procedimento unico riguarda i progetti inerenti le attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all’interno della ZES unica soggetti ad autorizzazione unica.
Sono fatte salve le norme vigenti in materia di:
– autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,
– opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, investimenti di rilevanza strategica come definiti dall’articolo 32 del D.L. n. 115/2022 e dall’articolo 13 del D.L. n. 104/2023;
– disciplina del commercio di cui al D.Lgs. n. 14/1998.
Sono esclusi dal procedimento unico i progetti soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, a cui continuano, quindi, ad applicarsi le disposizioni in materia di SCIA di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241/1990, nonché i progetti in relazione ai quali non è previsto il rilascio di un titolo abilitativo.
AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 15 DL n. 124/2019)
Possono chiedere il rilascio dell’autorizzazione unica, presso lo Sportello Unico, coloro i quali intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della Zona economica speciale (ZES). Il procedimento, descritto dalla norma, si svolge mediante conferenza di servizi. Laddove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, la norma prevede la riduzione dei termini.
La norma prevede anche un meccanismo per il superamento del diniego manifestato tra le amministrazioni a diverso titolo partecipanti alla conferenza di servizi.
Le disposizioni sull’autorizzazione unica nonché quelle sul procedimento unico non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all’interno della ZES unica.