Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Ulteriore aggiornamento elenco dei soggetti abilitati

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e con il MIMIT, con il decreto n. 17 del 10 marzo 2025 ha aggiornato l’elenco nazionale dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Si ricorda che si tratta di soggetti che possono operare anche in alternativa all’INAIL, per la prima verifica, delle attrezzature di lavoro, e all’ASL per quelle successive.

Gli adempimenti suddetti sono stabiliti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro) che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di attivarsi affinché le attrezzature di lavoro, dopo l’installazione e la prima messa in esercizio, siano sottoposte a controlli, secondo le indicazioni del fabbricante, nonché a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’allegato VII al predetto Testo Unico elenca le attrezzature che obbligatoriamente devono essere sottoposte a verifica nonché la periodicità di tali verifiche (da annuale a quinquennale) riferita, rispettivamente, a ciascuna attrezzatura ivi elencata.

Prima verifica

La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, trascorsi inutilmente i quali questi può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti, pubblici o privati, abilitati a tali funzioni.

Verifiche successive

Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL e, ove istituita dalla legge regionale, dall’Arpa, ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati, che possono fungere anche da supporto all’INAIL per l’effettuazione delle prime verifiche.

Tutte le verifiche sono a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro, che deve conservare anche i verbali redatti al termine delle stesse, a disposizione dell’organo di vigilanza.

Sanzioni

Le violazioni agli obblighi sopra citati, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4, lett. b), del Testo Unico, sono punite con la sanzione amministrativa da € 711,92 ad € 2.562,91.

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