Con circolare del 14 aprile scorso, il Ministero dell’interno-Servizio di Polizia stradale, ha reso noto la sottoscrizione da parte dell’Italia degli Accordi multilaterali ADR M333 (certificati di formazione dei conducenti) e M334 (certificati per il consulente della sicurezza). In tal senso, è disposto che tutti i certificati di formazione professionale dei conducenti ADR (patentino ADR), nonché tutti i certificati del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, la cui validità è scaduta o scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, rimangono validi fino al 30 settembre 2021.
La circolare sottolinea che gli Accordi sono validi per i trasporti nazionali e per l’attività di consulenza all’interno del territorio dei Paesi firmatari degli Accordi, ma anche per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi.
Le suddette proroghe debbono essere coordinate con analoghe misure adottate con norme nazionali e, in particolare con l’art.103 del DL n.18/2020 relativo alla validità di attestati, certificati, permessi, ecc. che stabilisce la validità dei titoli aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza COVID-19, prevedendo una proroga sino a 90 gg successivi, cioè fino al 29 luglio 2021.
La norma nazionale ed i richiamati accordi ADR sono pienamente vigenti e pertanto si applicherà la norma più favorevole, come di seguito indicato:
- certificati con scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 febbraio 2020: la validità è prorogata fino al 29 luglio 2021, soltanto ai fini del trasporto nazionale;
- certificati con scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° settembre 2021: la validità è prorogata fino al 30 settembre 2021 ed è riconosciuta in tutti i Paesi che hanno sottoscritto gli accordi M333 ed M334.