Necessarie le coperture assicurative per i soggetti certificatori
I soggetti che rilasciano le certificazioni tecniche finalizzate alla transizione 5.0 sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative.
Lo stabilisce la bozza di decreto attuativo del piano Transizione 5.0 al fine di mantenere indenni le imprese in caso di errata valutazione di carattere tecnico o di non veridicità delle certificazioni da cui deriva la decadenza dal beneficio.
La polizza deve avere un massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazioni cui si riferiscono le certificazioni.
Durata della polizza
Mentre l’importo da assicurare è desumibile dai fondi richiesti, la durata della polizza sembra dover andare oltre la conclusione della prestazione del tecnico. Relativamente ai consumi, infatti, l’impresa decade dal diritto all’utilizzo del credito se, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto, non assicura il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito (all’inizio teoricamente) dal progetto di innovazione.
Certificazioni
Secondo la bozza di decreto il tecnico che valuta ex ante il progetto di innovazione attesta la riduzione stimata dei consumi energetici e le percentuali di riduzione previste con gli investimenti programmati. La certificazione tecnica include le informazioni relative al progetto di innovazione. Identificando l’ubicazione della struttura produttiva e dei relativi processi, la riduzione ipotizzata dei consumi energetici, gli indicatori e gli algoritmi di calcolo usati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.
Ex post, il tecnico valuta la realizzazione effettiva degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. La certificazione tecnica ex post include le informazioni sul progetto di innovazione necessarie per attestarne il completamento conforme alla certificazione ex ante in termini tecnici. In caso di variazioni intervenute nella realizzazione del progetto, riporta anche le informazioni relative al progetto effettivamente realizzato e i consumi energetici effettivamente conseguiti.
Le certificazioni tecniche saranno redatte sulla base dei modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del Gse entro cinque giorni dall’emanazione del decreto.
I certificatori devono dichiarare il possesso dei requisiti di professionalità e, a dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, devono dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.