Nella bozza di decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 il recepimento delle principali istanze di Confindustria volte a non escludere le aziende coinvolte nel processo di decarbonizzazione.
Nella bozza del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL PNRR (19/2024), disponibile in allegato, si ritrovano molte delle proposte di Confindustria, volte a rendere la misura Transizione 5.0 un valido strumento per le imprese che vogliono investire in digitalizzazione, economia circolare ed efficientamento energetico.
Nello specifico, l’articolo 5 fa riferimento ai progetti di innovazione non ammissibili, che hanno costituito oggetto del continuo confronto tra Confindustria e MIMIT all’indomani dell’emanazione del DL PNRR.
Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH), infatti, il DL PNRR considerava non ammissibili progetti legati ad alcune categorie di attività, come quelle direttamente connesse ai combustibili fossili, quelle in regime ETS e quelle da cui deriva un’elevata dose di rifiuti speciali pericolosi. Confindustria si è interfacciata a lungo con il Ministero per evitare che un’interpretazione errata e restrittiva del principio DNSH di fatto rendesse il piano Transizione 5.0 uno strumento non utilizzabile principalmente da quelle imprese che maggiormente sono coinvolte nel processo di decarbonizzazione.
Il decreto attuativo, quindi, prevede le eccezioni all’inammissibilità dei progetti di innovazione, riprendendo gli spunti di riflessione e approfondimento forniti da Confindustria.
Nello specifico, non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:
- ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, ad eccezione:
- di progetti per produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, che sono conformi al principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01);
- di attività per le quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.
- ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione:
- dei progetti di innovazione che non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa;
- sono correlati ai flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni verificate nell’esercizio precedente all’avvio del medesimo progetto;
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad eccezione:
- per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica;
- per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione sia teso ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati.
- ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi ad eccezione dei progetti di innovazione che:
- non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
- generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento;
- sono volte a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento;
- sono inerenti a siti industriali che ricadono nel campo di applicazione dell’AIA, che negli ultimi 5 anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell’ambito della produzione di rifiuti pericolosi.
Infine, relativamente all’articolo 5, vi informiamo che Confindustria ha segnalato al MIMITla possibile criticità relativa al punto 4, lettera d), che potrebbe ostacolare il pieno accesso delle imprese al beneficio.
Pertanto, abbiamo proposto l’eliminazione del punto 4 della lettera d).
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.