Tirocini extracurriculari: regime temporaneo in attesa delle linee guida

Nella nota n. 1451 dell’11 luglio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene riguardo la disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore delle novità dettate dalla legge di Bilancio 2022.

L’INL, con la nota 21 marzo 2022 n. 530, aveva già fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, che ha affidato alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome la redazione di linee-guida condivise che disciplinino gli aspetti più delicati dei tirocini extracurriculari.

Alcune disposizioni della Legge di Bilancio 2022 sono, tuttavia, immediatamente operative e mirano a prevenire o, comunque, sanzionare le possibili distorsioni dell’istituto.

In particolare, l’Ispettorato nella suddetta nota si riferisce ai casi di fraudolenza e alle relative sanzioni applicabili.

SANZIONI

Le sanzioni previste per lo svolgimento di tirocini extracurriculari fraudolenti, cioè quando il datore di lavoro li utilizza in sostituzione del lavoro dipendente, si possono applicare a partire dal 1° gennaio 2022 anche ai rapporti avviati a cavallo dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 e non solo a quelli avviati dopo tale data.

L’utilizzo fraudolento dei tirocini extracurriculari è punito con una sanzione amministrativa di 50 euro per ogni tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.

Il reato derivante dall’utilizzo dell’istituto in sostituzione del lavoro dipendente, si configura solo a decorrere dal 1° gennaio 2022 e la relativa sanzione sarà commisurata alle sole giornate di tirocinio irregolare svolte successivamente a questa data.

Nel caso di tirocinio fraudolento, inoltre, sono applicabili anche le sanzioni amministrative previste per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione.

Per dimostrare la natura fraudolenta del tirocinio, ai fini della contestazione del reato in questione, è sufficiente provare che la prestazione è stata svolta come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso in cui il tirocinio venga svolto in maniera fraudolenta, il tirocinante ha la facoltà di richiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche se avviato prima del 2022.

L’INL precisa al proposito che questa possibilità da parte del tirocinante non condiziona il recupero dei contributi, che andrà effettuato in ogni caso, con o senza richiesta laddove l’ispettore ritenga di essere in presenza di un tirocinio fraudolento.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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