Superbonus, cessione del credito: ultime novità

In discussione alle Camere il disegno di legge di conversione del D.L. n. 212/2023 che apporta importanti modifiche al superbonus 110% e alla cessione del credito.

E’ iniziato in Parlamento il percorso di conversione in legge del D.L. n. 212/2023. Considerato che il nuovo provvedimento è approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, il Parlamento avrà tempo fino al 27 febbraio 2024 per modificare e/o integrare le disposizioni messe a punto dal Governo.

Disposizione salva SAL

Entrando nel dettaglio, secondo il Governo, il comma 1 dell’articolo 1 affronta alcune criticità derivanti dall’applicazione della disciplina delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

In particolare, la disposizione prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di superbonus, per le quali sia stata esercitata l’opzione di cui al citato art. 121, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 (minimo del 30%), non sono oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui, a causa della mancata ultimazione degli interventi di cui al progetto, non sia stato realizzato il miglioramento delle due classi energetiche prescritto.

Contributo per i redditi bassi

Con il secondo comma dell’art. 1, viene prevista l’erogazione di un contributo (non si conosce ancora l’entità) a favore dei soggetti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (comma 8-bis.1, art. 119 del Decreto Rilancio), che eseguono gli interventi agevolati sui condomini, per le spese sostenute dall’1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 sia stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. Il secondo periodo dello stesso comma stabilisce che il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Infine, il terzo periodo del comma 2 prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Limitazioni sconto in fattura e cessione

L’articolo 2, comma 1, è finalizzato a limitare le ipotesi di deroga al divieto di utilizzo delle opzioni alternative (sconto e cessione) di cui all’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio, con particolare riguardo alla deroga prevista dall’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni)

In base a tale disposizione, la deroga al blocco delle opzioni opera, a legislazione vigente, sia per le spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia per quelle relative agli interventi agevolati ai sensi delle altre disposizioni elencate nell’articolo 121, comma 2, dello stesso decreto.

La circostanza che per tali interventi la norma vigente faccia riferimento non alla data dell’istanza presentata per l’acquisizione del titolo abilitativo relativo all’intervento di recupero edilizio dello specifico immobile interessato, bensì alla data di approvazione, da parte dei comuni, dei piani di recupero o di riqualificazione urbana, comporta che il blocco delle opzioni, a legislazione vigente, non trovi applicazione per gli immobili compresi in detti piani.

Tale disposizione avrebbe l’obiettivo di limitare l’ambito della deroga in questione, riservandola agli interventi per i quali si può ritenere che si sia effettivamente prodotta in favore dei contribuenti una legittima aspettativa all’utilizzo della deroga stessa, connessa alla richiesta dello specifico titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione dell’edificio del quale si intenda procedere al recupero. Gli interventi per cui non opera il blocco delle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura sono, pertanto, specificamente individuati come quelli – compresi nei predetti strumenti urbanistici approvati – per i quali sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del nuovo decreto-legge.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

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Gargano

Nicola GarganoResponsabile ANCE Benevento

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