Comunicato il calendario durante il quale l’amministrazione fiscale non potrà trasmettere determinati atti
A partire dal 1° agosto e fino a mercoledì 4 settembre, sono sospesi i termini per alcuni versamenti. Come indicato dal decreto Adempimenti (articolo 10, comma 1, Dlgs n. 1/2024) quest’anno sono previsti due periodi di sospensione, in cui è precluso all’Agenzia l’invio di alcune tipologie di atti.
Nel dettaglio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l’amministrazione fiscale non potrà trasmettere i seguenti atti:
- le comunicazioni sui controlli automatizzati (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972)
- le comunicazioni sui controlli formali (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973)
- le comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi a tassazione separata (articolo 1, comma 412, della legge n. 311/2004)
- gli inviti all’adempimento (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).
Riguardo invece ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, sono esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.