Split payment, proroga del Consiglio europeo fino al 2026

Prorogato ufficialmente, senza soluzione di continuità e sino al prossimo 30 giugno 2026, il meccanismo dello split payment, in base al quale, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a favore della PA in generale (e delle società da essa controllate), l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario

Il via libera è contenuto nella Decisione del Consiglio dell’Unione europea n. 1552 del 25 luglio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 188/45 del 27 luglio 2023, che accoglie la richiesta di proroga avanzata dall’Italia, con una lettera alla Commissione europea del 26 settembre 2022.

Come noto, il meccanismo dello “split payment”, introdotto in Italia dal 1° gennaio 2015, pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse (cfr. Art.17-ter del D.P.R. 633/1972).

In sostanza, il cedente/prestatore emette fattura nei modi ordinari, mentre la P.A. versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l’operazione resa, versando invece l’imposta dovuta direttamente all’Erario.

L’applicabilità dello “split payment”, derogando alle ordinarie regole IVA, necessita di un’espressa approvazione comunitaria, contenuta in diverse Decisioni del Consiglio, l’ultima delle quali (n.1552/2023) autorizza l’Italia a prorogare la misura dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026 (cfr. anche la Decisione del Consiglio n. 2017/784).

Inoltre, nell’ottica di eliminare gradualmente questo meccanismo, a decorrere dal 1° luglio 2025, l’Italia si è impegnata ad escludere dall’ambito applicativo dello “split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB.

Nella Decisione del Consiglio viene, altresì, specificato che l’Italia è tenuta a presentare, entro il settembre 2024, una relazione relativa all’impatto sui rimborsi IVA nei confronti dei soggetti ai quali si applica la scissione dei pagamenti, comprensiva anche del tempo medio necessario per i rimborsi stessi, nonché della valutazione di efficacia dello “split payment” al fine di ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.

Si ricorda che il meccanismo della scissione dei pagamenti opera nei confronti dei seguenti soggetti:

  • – tutte le pubbliche amministrazioni;
  • – tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
  • – tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioniprovincecittà metropolitanecomuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
  • – le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate. Limitatamente a tali soggetti il meccanismo opererà sino al 30 giugno 2025;
  • – professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

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Gargano

Nicola GarganoResponsabile ANCE Benevento

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