Notizie Associative
Sostegni-Bis: principali misure fiscali di interesse per le imprese

Riportiamo in calce i principali strumenti di interesse per le imprese, introdotti  dal  Dl  sostegni bis n.73/2021  convertito con la legge 106 del 23 luglio 2021.

ART.4 – Credito d’imposta per le locazioni commerciali
Il D.L. Sostegni-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n.106 interviene sul credito d’imposta per le locazioni commerciali e l’affitto d’azienda, introdotto dall’art.28 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020. In particolare, l’art.4 del D.L. 73/2021 estende il credito d’imposta del 60% dell’importo mensile del canone di locazione, leasing o concessione, nonché il credito d’imposta del 30% dei canoni relativi a contratti di affitto d’azienda:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori, nel 2019, a 15 milioni di euro (il limite stabilito in origine era non superiore a 5 milioni di euro – cf il D.L. 34/2020).
  • a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodocompreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispettoall’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2

Per i medesimi soggetti esercenti attività economica, il credito d’imposta viene riconosciuto anche in assenza della citata riduzione  del fatturato o dei corrispettivi, nell’ipotesi di inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Il credito d’imposta viene riconosciuto per i canoni versati da gennaio 2021 a maggio 2021. Il credito d’imposta del 60% spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Per tali soggetti, l’applicabilità dell’agevolazione non è condizionata alla riduzione del fatturato (cfr. anche la C.M. 14/E/2020).

Inoltre, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta viene esteso (dal 30 aprile 2021) fino al 31 luglio 2021, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.  Le citate novità introdotte dal D.L. Sostegni-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

ART. 7 – Misure urgenti a sostegno del settore turistico e bonus alberghi.

In particolare, l’art.7, co.5, modifica il credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi operante nella misura del 65% delle spese relative alla riqualificazione delle strutture ricettive (art.79 del D.L. 104/2020, convertito nella legge 126/2020).  In particolare, previsto che il bonus possa essere usufruito per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta (anziché in due, come ad oggi previsto) successivi a quello in corso al 2019.  In sostanza, l’agevolazione viene estesa per le spese sostenute fino al 2022. Come noto, i soggetti beneficiari sono le strutture ricettive turistico-alberghiere, gli agriturismi2, gli stabilimenti termali3, le strutture ricettive all’aria aperta. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997, anche in un’unica soluzione, senza ripartizione in quote annuali.

Si ricorda che gli interventi ammessi al beneficio sono quelli di:
– ristrutturazione edilizia art.3, co.1, lettere b, c, d, DPR 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e «ristrutturazione edilizia»);
– eliminazione delle barriere architettoniche;
– incremento dell’efficienza energetica;
– acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati alle strutture alberghiere agevolate purché il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo.

In merito alla disciplina da applicare al beneficio viene richiamata la disposizione di cui all’art. 10 del DL n. 83/2014 istitutivo del credito di imposta 4 . Si ricorda, inoltre, che è previsto l’adeguamento dei DM attuativi del 7 maggio 2015 e del 20 dicembre 20175.

ART. 20 – Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi

Al riguardo, viene confermato l’utilizzo in compensazione, in un’unica quota annuale, del credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali materiali non aventi le caratteristiche “Industria 4.0” (ovvero diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 232/2016), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro. In sostanza, viene estesa anche ai soggetti con volume di ricavi superiori a 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare il credito d’imposta “ex superammortamento” in un’unica soluzione (anziché in 3 quote), già consentita per gli operatori con ricavi inferiori a tale soglia dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020).

ART. 22 – Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili

Per l’anno 2021, viene aumentato a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

ART. 32 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Per favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, viene riconosciuto un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione, comprese le spese per la somministrazione di tamponi Covid, fino ad un massimo di 60.000 euro, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Il beneficio è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (ad esempio bed and breakfast).

Le modalità attuative del beneficio fiscale sno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per info
Area Economico-Legislativa
dr.ssa Franecsca Zamparelli (f.zamparelli@confindustria.benevnto.it) – tel. 0824.43521 (int.2)