Come noto, il DL 146/2021 ha ridisciplinato la funzione del preposto: da un lato, la definizione è stata mantenuta ferma, dall’altro le competenze e le attribuzioni (nonché le responsabilità penali) sono state incise in modo significativo.
Ci eravamo da ultimo soffermati sulla figura del preposto a commento alla Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
Già in quella occasione avevamo sottolineato l’importanza di alcuni passaggi della Relazione relativi alla distribuzione delle competenze secondo la logica delle sfere di garanzia ormai consolidata in giurisprudenza ed alla lettura delle nuove funzioni del preposto.
La Cassazione offre, ora, ulteriori tasselli ricostruttivi che è opportuno sottolineare e che vanno dalla distribuzione degli obblighi e responsabilità in materia di sicurezza all’inquadramento della figura del preposto.
Un primo approfondimento riguarda la distribuzione degli obblighi tra datore di lavoro e preposto.
In particolare:
alla sfera di responsabilità del preposto attiene l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo.
Un secondo aspetto oggetto di analisi da parte della Corte riguarda le modalità di controllo.
INDICAZIONI OPERATIVE
Dai principi giurisprudenziali emersi, appare possibile declinare alcune generali indicazioni operative.
- In primo luogo, appare opportuna una approfondita analisi del contesto aziendale in tema di ruoli e attribuzioni.
- Rileva, poi, una corretta (ed eventuale) attribuzione delle deleghe (art. 16 Dlgs 81/2008).
Fondamentale, di seguito, l’individuazione del o dei preposti, secondo l’organizzazione aziendale (in modo da evitare aree di omessa vigilanza). Ovviamente si tratta di una indicazione eventuale, in quanto ben potrebbe il datore di lavoro indicare se stesso come preposto laddove l’organizzazione non richiedesse una differenziazione del ruolo di datore di lavoro ed il soggetto chiamato a vigilare.
- Altrettanto essenziale è l’individuazione di una procedura di controllo sulle attività del preposto.
CONCLUSIONI
Le pronunce della Cassazione in oggetto sollecitano, ancora una volta, l’attenzione ad una organizzazione corretta e trasparente, dove – anche richiamando le indicazioni dell’art. 28 del Dlgs 81/2008 – sia chiara e puntuale “l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.
Per maggiori approfondimenti si invita a prendere visione della circolare allagata.
Diversi punti restano da chiarire sulla novità normativa di fine 2021 che interessa la figura del preposto. Per questi, rinviamo ad un successivo intervento, anche alla luce di annunciati chiarimenti da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.