L’Inps con la circolare n. 67 del giugno 2022 fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo previsto per i settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto, all’articolo 4, comma 2, il riconoscimento dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi.
In caso di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro.
L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione, purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali.
La misura consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’invio delle domande di ammissione al beneficio sarà consentito entro e non oltre il 30 giugno 2022, data coincidente con il termine finale di operatività del Temporary Framework.
Per esporre lo sgravio in denuncia contributiva c’è, invece, tempo fino al 30 settembre.