Con il messaggio n. 1022 del 2023, l’Inps rende operativo l’esonero dal versamento del contributo addizionale dovuto per la cassa integrazione spettante ai datori di lavoro appartenenti ai codici Ateco individuati dal decreto Ucraina.
Si tratta dell’esonero contributivo previsto dal decreto Ucraina, n. 21/2022, per le imprese che hanno dovuto fare ricorso a periodi di cassa integrazione aggiuntivi per via della crisi in Ucraina e contrassegnate da specifici codici ATECO.
Il suddetto sgravio, dovuto alla sospensione o alla riduzione dell’attività lavorativa con conseguente ricorso agli ammortizzatori sociali nel periodo compreso dal 21 marzo 2022 al 31 maggio 2022, introdotto dal c.d. decreto Ucraina in quanto riconosciuto esclusivamente in favore dei datori di lavoro svolgenti una delle attività identificate dai codici ATECO, individuati dal decreto stesso, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita dell’autorizzazione della Commissione europea.
I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale, oggetto di esonero, possono procedere al recupero delle somme dovute nelle percentuali individuate dall’INPS.