Sgravio contributivo assunzione donne – Istruzioni Inps

L’Inps fornisce i chiarimenti e le istruzioni operative per l’assunzione di donne in particolari condizioni di svantaggio.

Premessa

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la prosecuzione anche per l’anno 2023 dell’agevolazione introdotta a livello sperimentale dalla L. 178/2020 a favore delle assunzioni di donne. In via eccezionale per l’anno 2023 il limite massimo dell’esonero è stato incrementato da 6.000 euro a 8.000 euro annui. L’agevolazione è condizionata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Dato che la nuova disposizione richiama quanto previsto dalla L. 178/2022 è necessario far riferimento alla predetta norma per quanto riguarda la disciplina del beneficio.

Dopo il rilascio dell’autorizzazione della Commissione Europea dello scorso 19 giugno, l’Istituto con la circolare n. 58/2023 detta le istruzioni operative utili ai datori di lavoro che voglio applicare lo sgravio contributivo previsto per l’assunzione di donne dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

Datori di lavoro destinatari dei benefici

Possono accedere ai benefici in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, ad esclusione delle imprese del settore finanziario e della pubblica amministrazione (così come dettagliate nel testo della circolare).

Lavoratrici destinatarie degli incentivi

L’esonero spetta per l’assunzione di donne lavoratrici “svantaggiate, ovvero coloro individuate dalla disciplina prevista per l’esonero contributivo stabilito dalla L. n. 92/2012.

In particolare l’agevolazione interviene sulle assunzioni o trasformazioni delle seguenti categorie di soggetti:

1) donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;

2) donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

3) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

4) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

L’Istituto sottolinea, seppure sia argomento già affrontato per la natura strutturale dell’incentivo, come la nozione di impiego regolarmente retribuito faccia riferimento non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato).

Rapporti di lavoro incentivati

Tipologia di rapportoDurata del beneficio
assunzioni a tempo determinato12 mesi
assunzioni a tempo indeterminato18 mesi
trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolatocomplessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione
trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolatocomplessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione
Tabella rapporti incentivati e relativa durata

Restano invece escluse le assunzioni di:

  • rapporti di lavoro a chiamata
  • rapporti di apprendistato
  • contratti di lavoro domestici
  • prestazioni occasionali

Assetto e misura degli incentivi

L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, e per la cui disciplina di dettaglio si rinvia alle indicazioni già fornite con la circolare n. 32/2021 e con il messaggio n. 3809/2021, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Condizioni di spettanza degli incentivi

Gli esoneri devono rispettare le condizioni generali in materia di incentivi stabiliti dall’art. 31 D.Lgs. 150/2015.

Inoltre, ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni, è necessario rispettare la condizione consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale netto.

La circolare contiene le istruzioni per il recupero degli arretrati relativi alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, nonché quelle concernenti le assunzioni intercorrenti nel periodo 1° gennaio 2023/31 dicembre 2023.

Per tutto quanto non contenuto nella presente news, si consiglia di far riferimento al testo integrale della circolare in esame.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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