Sgravio assunzioni under 36 – Istruzioni Inps

L'INPS fornisce le istruzioni operative in merito all'esonero contributivo per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Via libera dall’Inps all’applicazione dell’esonero contributivo previsto all’articolo 1, comma 297, della legge 197/22 (Bilancio 2023). Con la circolare 57, pubblicata ieri, l’Istituto – dopo aver incassato l’autorizzazione della Commissione europea – detta le regole cui devono attenersi i datori di lavoro per fruire delle relative agevolazioni.

Datori di lavoro beneficiari

Gli esoneri in oggetto sono riconosciuti, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo

Rapporti di lavoro incentivati

Gli incentivi in oggetto spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione/trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

Assetto e misura degli incentivi

L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, e per la cui disciplina di dettaglio si rinvia alle indicazioni già fornite con la circolare n. 56/2021 e con il messaggio n. 3389/2021, è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

Requisiti di spettanza degli incentivi

Il diritto alla fruizione degli esoneri in oggetto è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti dall’esonero di cui legge di Bilancio 2021, in quanto richiamato dall’esonero di cui alla legge di Bilancio 2023.

Coordinamento con altri incentivi

Gli esoneri contributivi in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (1° luglio 2022-31 dicembre 2023), in analogia a quanto previsto per l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile di cui alla legge di Bilancio 2018.

Per tutto quanto non contenuto nella news, si rinvia a testo integrale della circolare in esame.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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