Reverse charge nei settori elettronico ed energetico

Il legislatore nazionale ha esteso fino al 31 dicembre 2026 il reverse charge in alcuni settori strategici

Prorogato il regime Iva, secondo cui i relativi obblighi devono essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente anziché dal cedente o dal prestatore. La regola riguarda le cessioni di telefoni cellulari, di console da gioco, tablet, Pc e laptop, di dispositivi a circuito integrato e quelle di gas ed energia elettrica a un rivenditore, nonché i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e i trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alle norme comunitarie in materia e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (articolo 22, Dl n. 73/2022).

Ricordiamo che rientra nella disciplina giuridica del reverse charge anche l’autofatturazione prevista per gli acquisti di beni o servizi da fornitori residenti in Paesi extracomunitari. Per queste operazioni, infatti, il documento fiscale è emesso dallo stesso destinatario soggetto Iva (e non dal fornitore, seppure senza addebito dell’imposta, come abbiamo invece visto per il “reverse interno”).

La normativa comunitaria (direttiva 2006/112/Ce, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) stabilisce per quali operazioni gli Stati membri possono introdurre a regime l’applicazione dell’“inversione contabile”, cioè i casi in cui debitore d’imposta è il cessionario/committente e non il cedente/prestatore (articolo 199), e per quali altre, invece, il reverse charge è adottabile solo in via temporanea (articolo 199-bis).
Rientrano nella prima categoria, sono cioè stabilmente soggette al meccanismo dell’“inversione contabile”:

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Zamparelli

Francesca ZamparelliResponsabile Area Economica, Centro Studi, Comunicazione e Marketing

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