Regolamento UE Imballaggi: aggiornamento

Aggiornamento rispetto alla proposte di Regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio.

Si riporta di seguito una sintesi del primo trilogo sulla proposta di Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) che si è tenuto il 5 febbraio u.s.. 

Durante il primo trilogo, preceduto da un intenso lavoro a livello tecnico, i co-legislatori hanno raggiunto un accordo su diverse disposizioni riguardanti il contenuto di plastica riciclata e biodegradabile, i sistemi di deposito e restituzione e la responsabilità estesa del produttore (EPR). Su diversi aspetti i co-legislatori hanno fornito orientamenti per un ulteriore lavoro a livello tecnico per raggiungere compromessi sui punti in sospeso.

Si è tenuta, inoltre, una discussione esplorativa sugli articoli 22 (Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio) e 26 (Obiettivi di riutilizzo e ricarica), durante la quale Parlamento (nella persona dell’On. Toia) e Consiglio, hanno presentato le loro posizioni e la Commissione ha illustrato i risultati preliminari di uno studio del JRC (Joint Research Centre) sul riuso.

I co-legislatori hanno espresso la volontà di raggiungere un accordo nell’ambito dell’attuale mandato. La prossima (e presumibilmente ultima) riunione del trilogo si terrà quindi come previsto il 4 marzo 2024.

I punti in discussione

La discussione ha riguardato i seguenti punti:

  • Articolo 5Sostanze preoccupanti. Il Parlamento Europeo (PE) ha ribadito la necessità di prendere in considerazione i rischi posti dai PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) e dal BPA (bisfenolo A) nel Regolamento, anche sulla base della recente sentenza del Tribunale nel caso “Symphony”. Il Consiglio ha riconosciuto l’importanza della questione, ma ha insistito sulla necessità di evitare sovrapposizioni giuridiche tenendo conto delle iniziative parallele in preparazione. I co-legislatori non sono riusciti a trovare un accordo su questo punto e hanno dato mandato a livello tecnico di lavorare su un possibile compromesso che tenga conto delle aperture del Consiglio: un campo di applicazione limitato agli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti, un lavoro sulla definizione, una clausola di caducità in relazione alla revisione REACH e un approccio differenziato tra PFAS e BPA.
  • Articolo 7 – Contenuto riciclato e contenuto di plastica biobased. I co-legislatori hanno concordato obiettivi di contenuto riciclato per gli imballaggi non in PET sensibili al contatto del 10% entro il 2030 e del 25% entro il 2040, nonché deroghe all’obbligo di contenuto riciclato per le parti in plastica che rappresentano meno del 5% del peso totale dell’imballaggio per motivi di sicurezza alimentare (testo del Consiglio senza purtroppo il riferimento al rischio per la salute umana). I co-legislatori hanno dato mandato a livello tecnico di chiarire le esclusioni di alcuni elementi funzionali nella definizione di imballaggio composito, in particolare vernici, pitture, inchiostri, adesivi e lacche. È stato concordato di lavorare su una disposizione orizzontale che preveda una deroga per le microimprese basata su limiti di volume degli imballaggi immessi sul mercato. La Commissione ha messo in guardia sul rischio posto dalle esenzioni generali, che porterebbero a problemi nel mercato interno e aprirebbero scappatoie per l’attuazione, e si è riservata di prendere posizione a riguardo. È stato concordato un testo di compromesso relativo agli imballaggi in plastica biobased, dando mandato alla Commissione di presentare, tre anni dopo l’entrata in vigore, una relazione sullo stato dello sviluppo tecnologico e delle prestazioni ambientali degli imballaggi in plastica biobased.  La Commissione ha evidenziato ai i co-legislatori la necessità di adattare la definizione di rifiuti post-consumo per evitare restrizioni commerciali, che rappresenta un punto chiave per la Commissione in vista di un accordo finale. Infine, i co-legislatori hanno concluso che sarà necessario un ulteriore lavoro a livello tecnico per quanto riguarda la definizione di rifiuti di plastica post-consumo (considerando che questa definizione è già stata concordata) e per quanto riguarda la scelta tra atto delegato e atto di esecuzione per la misurazione del contenuto riciclato.
  • Articolo 39 – Registro dei produttori e Articolo 40 – Responsabilità estesa del produttore (EPR).​ I co-legislatori hanno concordato di includere nell’EPR i costi per la pulizia dei rifiuti, per l’etichettatura dei contenitori dei rifiuti e per le indagini sulla composizione dei rifiuti. Hanno inoltre concordato di richiedere alle piattaforme online di fare “il massimo sforzo” nel valutare la conformità dei produttori agli obblighi dell’EPR.

Prossime azioni

I co-legislatori hanno concordato di lavorare a livello tecnico su un’eventuale disposizione facoltativa (anziché obbligatoria) per l’utilizzo del contenuto riciclato come criterio per la modulazione delle tariffe, sull’assegnazione di una quota minima dei proventi dell’EPR alla riduzione e alla prevenzione dei rifiuti.

  • Articolo 43 – Sistemi di restituzione e raccolta e Articolo 44 – Sistemi di deposito cauzionale e restituzione. I co-legislatori non sono riusciti a conciliare le posizioni sulla richiesta del PE di aggiungere un obiettivo di raccolta differenziata del 90% entro il 2029 per tutti gli imballaggi.
  • Articolo 44 – I co-legislatori hanno concordato sulla condizione cumulativa del raggiungimento di un obiettivo di raccolta differenziata dell’80% nel 2026 e della notifica di un piano di attuazione che mostri una strategia per raggiungere il 90% nel 2029, affinché gli Stati membri siano esentati dall’obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale (DRS) per le bottiglie di plastica monouso per bevande e per i contenitori metallici.​

Inoltre, sulla richiesta del PE di prendere in considerazione l’interoperabilità dei sistemi DRS per le regioni transfrontaliere, i co-legislatori hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di testo per sviluppare alcune linee guida da discutere a livello tecnico. L’elemento dell’interoperabilità, insieme alla richiesta del PE di un obiettivo di raccolta differenziata e alla “clausola di salvaguardia” del Consiglio che consente ai sistemi di raccolta differenziata esistenti di derogare ai requisiti minimi fino al 2035 se questi sistemi di raccolta differenziata hanno raggiunto l’obiettivo del 90% nel 2029, saranno discussi insieme per individuare un possibile compromesso su questi articoli.

Anche l’eventuale esenzione per i vini di frutta e altre bevande specifiche (come il vino di riso) sarà ulteriormente esaminata a livello tecnico.

Infine, come accennato, i co-legislatori hanno avuto una discussione esplorativa sui due articoli più delicati in vista del prossimo trilogo politico alla presenza dell’On. Toia: Articolo 22 (e relativo Allegato V) sulle restrizioni all’uso di alcuni formati di imballaggio e Articolo 26 sugli obiettivi di riutilizzo e ricarica, concludendo che, viste le posizioni molto distanti, un compromesso richiederebbe una soluzione globale che tenga conto degli impatti su alcuni settori economici, della necessità di armonizzazione e di misure concrete per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti.

La Commissione ha presentato brevemente i principali risultati di uno studio aggiornato del JRC sulla valutazione del ciclo di vita delle prestazioni ambientali degli imballaggi monouso rispetto a quelli multiuso, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, e ha ribadito l’importanza di mantenere l’ambizione in termini di riduzione dei rifiuti, delineando al contempo possibili flessibilità.

La riunione si è conclusa con il conferimento del mandato ai triloghi tecnici da parte dei co-legislatori. Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati

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Zampelli

Nicoletta ZampelliResponsabile Area Innovazione, Credito, Energia ed Ambiente

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