Regolamento REACH: adempimenti formativi sui composti diisocianati

Restrizione sotto forma di adempimenti formativi sui composti chimici diisocianati all'interno del regolamento REACH.

Segnaliamo che – nell’ambito del Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) sono previsti alcuni adempimenti in materia di formazione sui diisocianati (gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici).

Nel merito, il Regolamento del 3 agosto 2020 (recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, cosiddetto Reach) riguarda una restrizione sui diisocianati e prevede, in particolare, che:

  • I diisocianati non siano utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che
    • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
    • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
  • Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.
  • Gli elementi della formazione siano differenziati in formazione generale, di livello intermedio ed avanzata, a seconda dei differenti usi.
  • La formazione deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utilizzatore industriale o professionale.
  • Il fornitore deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele.
  • Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione.
  • La formazione deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

Il Regolamento (allegato) non fornisce, tuttavia, indicazioni, ad esempio, sulla durata della formazione e sulle modalità per effettuarla. La materia, pur inerente il Regolamento Reach, riguarda anche temi di salute e sicurezza. Sono stati coinvolti, quindi, già da diverso tempo i diversi Ministeri competenti al fine di avere chiarimenti in merito.

Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.

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Zampelli

Nicoletta ZampelliResponsabile Area Innovazione, Digitalizzazione, Credito, Energia ed Ambiente

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