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Registro dei pegni mobiliari non possessori

Lo  scorso 10 agosto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, del 25 maggio 2021, n. 114,  che – in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1 del Decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 – adotta il Regolamento concernente le modalità operative del registro informatico per l’iscrizione dei pegni mobiliari non possessori (di seguito “Regolamento”).

In proposito, si ricorda che il predetto Decreto legge n. 59 del 2016 istituiva la possibilità per le imprese di costituire un pegno non possessorio sui beni mobili, ad esclusione di quelli registrati, per garantire i crediti inerenti l’esercizio di impresa. Il pegno è rotativo, vale a dire che, ove non sia diversamente disposto nel contratto, è consentito all’impresa finanziata di trasformare o alienare i beni oggetto di pegno, nel rispetto della destinazione economica prevista, o comunque di poterne disporre. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato dal pegno o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia (si veda la circolare allegata).
Tramite il Regolamento sono disposte le modalità operative con cui si effettuano le attività di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonché le modalità di accesso al registro medesimo, e stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro.

A seguire, in attuazione dell’articolo 3 del Regolamento, lo scorso 12 ottobre, è stato pubblicato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce la nomenclatura delle categorie merceologiche a cui appartengono i beni oggetto di pegno mobiliare non possessorio (disponibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-12-ottobre-2021).

Come proposto da Confindustria, la definizione di tale elenco è stata effettuata in modo da comprendere il più ampio numero possibile di beni mobili non registrati su cui sarà possibile costituire il pegno. Sono state infatti considerate tutte le categorie di beni identificate tramite la classificazione dei beni doganali (TARIC) per quanto riguarda i beni materiali e tramite quanto previsto dalla disciplina del Codice civile sui bilanci delle società per quanto riguarda i beni immateriali e finanziari.

Per la definitiva attivazione del registro, dovranno ora attendersi i tempi necessari per la realizzazione del sistema informatico (da completarsi entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento).

In allegato  il testo del Decreto Ministeriale e la circolare  relativa al pegno non possessorio.