L'adesione all'Istituto del ravvedimento si perfeziona con il versamento entro il 31 maggio 2024
Con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate fornisce precisazioni sull’ambito applicativo delle ultime modifiche normative di recente introdotte in materia di ravvedimento speciale.
La circolare chiarisce che l’adesione all’istituto si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024, della sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione ovvero della prima rata, oltreché con la rimozione, entro lo stesso termine, delle irregolarità od omissioni che si intendono sanare.
Qualora il contribuente voglia optare per il pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro i prossimi 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre – sarà tenuto a corrispondere gli interessi nella misura del 2% annuo.
La circolare fornisce anche indicazioni sulle disposizioni dell’articolo 7, comma 7, del Dl n. 39/2024, il quale stabilisce la riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale per le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, per coloro che non avevano perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023 (prevista dalla legge di bilancio 2023, all’articolo 1, commi da 174 a 178).