Il prossimo 31 gennaio scade il termine per la trasmissione annuale del prospetto informativo sui disabili. In vista della suddetta scadenza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene con un chiarimento sul calcolo del computo della quota di riserva in caso di cambio di appalto.L’Ispettorato con la nota n. 1046 del 26 novembre 2020 amplia una precedente interpretazione del Ministero del Lavoro, espressa nella Circ. 77/2001 e a suo tempo limitata al settore degli appalti delle pulizie, secondo la quale la copertura della quota di riserva deve essere assicurata calcolandola “sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di Legge”, considerato il carattere provvisorio dell’incremento occupazionale, destinato a subire una contrazione al temine dell’esecuzione dell’appalto stesso. Pertanto, il personale che transita dall’azienda uscente alla subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva ai fini dell’art. 3 della L. n. 68/1999.Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nota in allegato.
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