I datori di lavoro obbligati all’invio del prospetto informativo disabili devono effettuare la trasmissione telematica entro il 31 gennaio 2022.
Si tratta delle aziende che impiegano almeno 15 dipendenti e nel cui organico sono intervenuti cambiamenti della situazione occupazionale tali da determinare una variazione ai sensi della vigente disciplina del collocamento obbligatorio.
Il Prospetto infatti non deve essere necessariamente inviato ogni anno ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva.
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica (accesso con Spid), costituendo mancato adempimento l’invio con strumenti diversi.
Dal Prospetto Informativo risulteranno:
– il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
– il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
– i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili destinatari dei predetti obblighi.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L. 68/1999 il mancato o ritardato invio, nonché l’omissione delle predette informazioni, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pari a 702,43 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorato di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. Si ricorda a tal proposito che le suddette sanzioni sono state adeguate a decorrere dal 1° gennaio 2022 con il D.M. 194/2021.
Nel Prospetto dovranno inoltre essere specificate eventuali situazioni preventivamente definite con l’Ufficio competente, che consentono di derogare ad assumere le quote di disabili, ovvero:
– convenzione stipulate coi servizi competenti per graduare o posticipare l’obbligo;
– richieste di esonero parziale (massimo il 60%) delle quote di riserva in presenza di condizioni rischiose delle lavorazioni o nel caso di occupazione di una certa percentuale di lavoratori assicurati Inail con tasso di tariffa superiore al 60 per mille (a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’importo del contributo esonerativo è pari ad € 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato);
– sospensione dell’obbligo per ricorso a licenziamenti collettivi o Cigs.
Info e contatti:
D.ssa Teresa Giornale
Responsabile Area Lavoro, Welfare e Formazione
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