È stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’interno del 2 settembre 2021 (allegato) che riporta i Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (GU n.237 del 4-10-2021).
Il Decreto dà attuazione alle previsioni del D.lgs 81/08 in merito alla definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione (art. 46, comma 3, lett. b) ed è il secondo di tre decreti che andranno ad abrogare l’attuale normativa che definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (Dm 10/03/1998). Il primo decreto è stato pubblicato il 25 settembre (vedi nostra news del 1 ottobre scorso ) e siamo in attesa dell’ultimo che dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni.
Il decreto, il cui iter, insieme agli altri decreti, è stato lungo e complesso, andrà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi nell’ottobre 2022.
Nel merito il decreto affronta numerosi temi, in particolare definisce: i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, predisposizione del piano di emergenza (per alcune tipologie di aziende), informazione e formazione dei lavoratori, designazione degli addetti al servizio antincendio e modalità per la loro formazione e aggiornamento, requisiti dei docenti dei corsi.
Come indicato per il primo decreto, Confindustria ha seguito il difficile percorso di definizione dei provvedimenti nell’ambito del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (organismo collegiale in seno al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei Vigili del Fuoco), con il costante coinvolgimento delle Associazioni del sistema.
Seguirà, a breve, una nota con un’analisi delle principali novità del Decreto.